Cassazione Civile, Ordinanza n. 24581/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, proposta da alcuni soci, della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2001 e di determinazione del compenso dell'amministratore unico di una società di casa di cura privata. In primo grado la delibera fu annullata. In appello la società dedusse che gli attori avevano perso la qualità di soci, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, e la Corte d'appello dichiarò il difetto di legittimazione attiva e compensò integralmente le spese. La Cassazione cassò tale decisione affermando che, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, non va dichiarata l'inammissibilità ma va scrutinato il merito ai fini della soccombenza virtuale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello condannò la società alla rifusione delle spese di tutti i gradi, ritenendola virtualmente soccombente perché la delibera era annullabile. La società ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91, 112 e 336 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe potuto esaminare il merito ai fini della soccombenza virtuale, poiché nell'appello originario era stato dedotto solo il sopravvenuto venir meno dell'interesse degli attori e non erano stati riproposti motivi di merito; inoltre, a suo dire, essa era risultata totalmente vittoriosa sull'unico motivo di appello e non avrebbe potuto essere condannata alle spese; (2) violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, lamentando che le spese erano state liquidate per importi medi e per quattro fasi, pur mancando la fase istruttoria nei giudizi di appello e di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando che la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse impone la valutazione del merito ai soli fini della soccombenza virtuale; la mancata impugnazione del merito in appello non impedisce tale verifica e, al più, può rilevare come giudicato interno. Ha inoltre osservato che la ricorrente non ha specificamente censurato la ratio decidendi del giudice di rinvio, fondato sull'annullabilità della delibera, e che non poteva dirsi totalmente vittoriosa nell'originario appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato perché dalla sentenza impugnata non risultava affatto che il giudice avesse applicato i parametri medi o considerato una fase istruttoria; comunque la Corte di cassazione non può sindacare la liquidazione delle spese se non nei limiti del superamento dei massimi tariffari o della condanna della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato; successivamente è stata disposta la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 24581/2023 per attribuire la liquidazione delle spese all'avvocato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
le spese seguono la soccombenza; la censura sulla loro liquidazione è scrutinabile nei limiti consentiti
il giudice non può pronunciare oltre i limiti del devoluto, ma nel caso la verifica della soccombenza virtuale non integra ultrapetizione
la cassazione con rinvio impone al giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato
l'ambito del giudizio di appello è delimitato dai motivi di impugnazione
richiamato per il controricorso e la memoria nel giudizio di legittimità
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
è il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto
la censura sulla liquidazione delle spese è infondata perché non emerge la violazione dei criteri tariffari indicati dalla norma
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone la rimozione della decisione priva di attualità e la verifica del merito ai soli fini della soccombenza virtuale, salvo diverso accordo delle parti sulle spese.
- La mancata impugnazione nel merito della decisione di primo grado non preclude, di per sé, la valutazione della soccombenza virtuale nel giudizio definito per sopravvenuta carenza di interesse; al più può incidere sul contenuto del giudicato interno rilevante in quella valutazione.
- Per censurare la regolazione delle spese è necessario attaccare specificamente la ratio decidendi adottata dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente la liquidazione delle spese processuali, salvo i casi di violazione dei limiti tariffari o di condanna della parte totalmente vittoriosa.
- La liquidazione delle spese va letta alla luce dell'effettivo contenuto della sentenza: non è sufficiente dedurre genericamente l'applicazione di importi medi o di fasi non svolte se tali circostanze non emergono dal provvedimento impugnato.
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