Cassazione Penale, Sentenza n. 24085/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cessazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame proposto dall'indagato. Il ricorrente deduce: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e provvedimento (sostenendo che il Riesame avrebbe modificato il "fatto reale", spostando la contestazione dall'assenza di AUA all'inosservanza delle modalità di spandimento previste dalla L. 574/1996); 2) errata applicazione delle norme sul regime autorizzatorio (sostiene che, poiché l'impianto non è collegato alla pubblica fognatura e è stata presentata una "prima comunicazione" al Comune, non sarebbe necessaria l'AUA); 3) errata valutazione delle prove e motivazione apparente riguardo alla qualificazione delle acque di vegetazione come utilizzazione agronomica piuttosto che come rifiuto, con conseguente esclusione del periculum in mora.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e percheé la giurisprudenza ammette una certa "fluidità" dell'imputazione in fase cautelare se gli elementi essenziali sono stati noti alla difesa. Sul merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo (d.lgs. 152/2006, L. 574/1996, d.m. 6/7/2005, d.P.R. 59/2013) e ha ritenuto che: a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita solo nei casi e con le procedure previste dalla L. 574/1996 e dal d.m. 2005; b) l'art. 137, comma 14, d.lgs. 152/2006 sanziona l'utilizzazione agronomica al di fuori di tali casi/procedure; c) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), per effetto del d.P.R. 59/2013, integra/sostituisce la precedente "comunicazione preventiva" e è richiesta quando ricorre la fattispecie dell'art.112 (utilizzazione agronomica); d) la qualificazione dei reflui come "acque di scarico" o come "rifiuto liquido" dipende dal nesso funzionale diretto con il corpo recettore e dalla presenza di un sistema stabile di collettamento: in mancanza, si applica la normativa sui rifiuti (art.256). Inoltre è posto sull'interessato l'onere di provare l'applicabilità delle disposizioni di favore (sottoprodotto/utilizzazione), prova che nel caso di specie non risulta fornita. Pertanto il provvedimento di riesame è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 606, n.1; art. 178, n.1 lett. b); art.179 co.1; art.192 co.2; art.125
Testi processuali richiamati per i criteri di ammissibilità del ricorso, la verifica del rispetto del contraddittorio e la correttezza della motivazione. La Corte ricorda che in sede cautelare l'imputazione ha maggiore "fluidità" e che la violazione della correlazione tra imputazione e provvedimento va valutata nella concreta capacità della difesa di confrontarsi con l'oggetto dell'accusa.
Costituzione
Richiamate in relazione alle garanzie difensive e ai principi che informano la responsabilità penale; impiegate per valutare le censure sulla correlazione tra accusa e provvedimento e sulla correttezza del processo.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico Ambientale)
art. 101 (comma 7 e 7-bis), art. 112, art. 122, art. 137 comma 14, art. 183, art. 185, art. 256
Fornisce il quadro regolatorio sulle acque reflue e sui rifiuti: - art.101 definisce le equiparazioni a acque reflue domestiche e contiene la specifica riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi; - art.112 disciplina l'utilizzazione agronomica subordinandola a comunicazione/iter previsti; - art.137(14) sanziona l'utilizzazione agronomica fuori dai casi/procedure previste; - art.183/185 definiscono "rifiuto" e le esclusioni; - art.256 sanziona abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. La Corte interpreta che l'inquadramento come scarico o come rifiuto dipende dal nesso funzionale diretto e dalla presenza di un sistema stabile di collettamento.
Legge 11 novembre 1996, n. 574
art.1; art.3; art.4 commi 1-2
Disciplina specifica sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione: prevede la possibilità di spandimento controllato in casi e modalità tecniche (distribuzione uniforme, evitare ruscellamento). La Corte ricorda che la legge 574/1996 può derogare alla disciplina rifiuti/acque ma solo se ricorrono le condizioni di legge; in mancanza lo spandimento integra la fattispecie di rifiuto.
Decreto ministeriale 6 luglio 2005
Fissa criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica e degli scarichi dei frantoi oleari; è parte del complesso normativo che delimita i casi e le modalità di utilizzazione agronomica rilevanti ai fini dell'esclusione dall'ambito rifiuti.
Introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale quale titolo che, tra l'altro, ingloba la "comunicazione preventiva" di cui all'art.112/TUA e alla L.574/1996: la Corte interpreta che l'AUA è obbligatoria quando ricorrono gli estremi dell'art.112 e sostituisce di fatto la precedente comunicazione, rendendo quindi necessario tale titolo per l'utilizzazione agronomica nei casi previsti.
Massime di principio
- In sede cautelare l'imputazione può avere una certa "fluidità": non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione una modifica nella formulazione del fatto, se gli elementi essenziali sono stati noti e la difesa ha potuto confrontarsi con l'oggetto dell'accusa.
- L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è lecita solo nei casi e secondo le procedure previste dalla L. 574/1996 e dal d.m. 6/7/2005; la pratica fuori da tali procedure integra la contravvenzione prevista dall'art.137, comma 14, del d.lgs. 152/2006.
- L'AUA (d.P.R. 59/2013) sostituisce la precedente "comunicazione preventiva" e è obbligatoria quando ricorrono gli estremi dell'art.112 del TUA; dunque la sola presentazione della "prima comunicazione" non esclude in tutti i casi la necessità dell'AUA.
- Per qualificare i reflui come "acque di scarico" (e dunque applicare la disciplina delle acque) occorre il nesso funzionale diretto con il corpo recettore realizzato tramite un sistema stabile di collettamento; in assenza di tale nesso i liquidi sono disciplinati come rifiuti (art.256 TUA).
- Chi invoca l'applicazione di disposizioni di favore o di una qualifica derogatoria (es. "sottoprodotto" o utilizzazione agronomica) ha l'onere della prova e deve fornire documentazione tecnico-scientifica adeguata, non semplici allegazioni o testimonianze.
- La valutazione di merito sul punto qualificatorio (scarico vs rifiuto; correttezza dello spandimento) è di natura fattuale e spetta al giudice; elementi come stoccaggio in vasche/autobotti e spandimento tramite tubi possono orientare verso l'applicazione della disciplina sui rifiuti.
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