Sentenza n. 4453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie realizzate in area agricola e vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione n. 191 del 18 maggio 2015. L’intervento era stato realizzato sulla base di una SCIA successivamente annullata per infedele rappresentazione dello stato preesistente dell’immobile. Il Comune aveva qualificato le opere come sostanzialmente difformi dalla consistenza originaria, incidenti su sagoma, altezza, volume e superficie, e realizzate in assenza del necessario permesso di costruire, ordinandone la demolizione e il ripristino anche perché l’immobile ricadeva in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004. L’unico motivo d’appello riguardava l’incompetenza del Comune: secondo l’appellante, l’art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001 avrebbe attribuito in via esclusiva alla Soprintendenza, quale autorità preposta alla tutela del vincolo, il potere di ordinare la restituzione in pristino e irrogare la sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo su immobili vincolati. L’appellante sosteneva inoltre che il potere generale di vigilanza comunale ex art. 27 d.P.R. 380/2001 non avrebbe potuto fondare l’adozione dell’ordinanza, avente natura e presupposti diversi da quelli della demolizione d’ufficio prevista da tale disposizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto insussistente il vizio di incompetenza, affermando che, per gli abusi edilizi realizzati su immobili vincolati, non sussiste una competenza esclusiva della Soprintendenza, ma una competenza concorrente dell’autorità statale preposta alla tutela del vincolo e del Comune. L’art. 27 d.P.R. 380/2001 riconosce infatti al Comune un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo, imponendo al dirigente comunale di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la legalità edilizia violata. Il Collegio ha rilevato che non erano stati devoluti in appello gli ulteriori profili relativi alla natura sostanziale dell’abuso, all’alterazione di volumetria e sagoma, alla necessità del permesso di costruire e all’inapplicabilità della sola sanzione pecuniaria. Una volta accertata l’illegittimità sostanziale delle opere e la loro esecuzione in assenza del permesso di costruire, il Comune era tenuto ad applicare la sanzione demolitoria anche in area vincolata. È stato ritenuto non erroneo neppure il richiamo all’art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché l’espressione “amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo” comprende, in relazione ai rispettivi ambiti, sia il Comune sia la Soprintendenza. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Attribuisce al Comune il generale potere di vigilanza e controllo sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio, compresi gli immobili sottoposti a vincolo, e fonda l’obbligo di adottare i provvedimenti repressivi necessari a ripristinare la legalità edilizia.
art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001
qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro
Non attribuisce una competenza esclusiva alla Soprintendenza: la competenza a vigilare sull’osservanza del vincolo può concorrere tra autorità statale e Comune, il quale conserva il potere repressivo urbanistico-edilizio generale.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa della ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione prospettata nella SCIA originaria.
art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001
È richiamato dall’art. 33 quale riferimento per gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire.
È richiamato per il vincolo gravante sull’area nella quale sono state realizzate le opere abusive.
Massime di principio
- In presenza di abusi edilizi realizzati su immobili vincolati, la competenza repressiva non è riservata in via esclusiva alla Soprintendenza: il Comune conserva, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, il generale potere-dovere di vigilanza e di repressione degli illeciti urbanistico-edilizi, concorrente con le attribuzioni dell’autorità statale preposta alla tutela del vincolo.
- Il riferimento, nell’art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001, all’“amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo” non esclude il Comune, quando l’intervento abusivo incide anche sulla disciplina urbanistico-edilizia comunale; la disposizione può quindi essere applicata nell’esercizio di una competenza concorrente tra Comune e Soprintendenza.
- Quando le opere realizzate comportano un’alterazione sostanziale di volumetria, superficie, sagoma o altezza rispetto all’organismo edilizio preesistente e sono eseguite senza il necessario permesso di costruire, l’amministrazione deve applicare la sanzione ripristinatoria demolitoria, anche se l’intervento ricade in area vincolata, e non la sola sanzione pecuniaria prevista per gli abusi formali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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