Ordinanza n. 4184/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza -al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1093/2024 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 592/2024, pubblicata in data 05/11/2024, e notificata il 11/11/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro. Nel corso dell'esame preliminare, il TAR ha rilevato che il ricorso era stato depositato solo parzialmente in conformità alle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. In particolare, la sentenza civile e la certificazione di mancata impugnazione risultavano prive dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016, dall'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e dall'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. La documentazione non attestava che le copie informatiche per immagine fossero conformi agli originali presenti nel fascicolo informatico di cancelleria o detenuti e conservati in formato analogico presso lo studio professionale dal quale erano state estratte mediante scansione.
La decisione
Il TAR ha disposto la regolarizzazione delle attestazioni di conformità relative alla sentenza civile e alla certificazione di mancata impugnazione. Ha assegnato alla parte il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza, a cura della Segreteria, avvertendo che la mancata regolarizzazione entro tale termine potrà essere valutata ai fini dell'irricevibilità del ricorso, ai sensi anche dell'art. 73 c.p.a. Il giudice ha quindi fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 29 ottobre 2026, senza definire nel merito la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016
Richiede l'attestazione di conformità della copia depositata nel processo amministrativo telematico.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.)
Rilevante per l'attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine agli originali.
Impone il rispetto delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, comprese quelle relative alla conformità degli atti depositati.
Richiamato quale base dell'avviso alle parti circa le conseguenze processuali della mancata regolarizzazione.
Massime di principio
- Quando nel processo amministrativo telematico sono depositate copie informatiche per immagine di atti rilevanti senza la prescritta attestazione di conformità agli originali, il giudice può assegnare alla parte un termine perentorio per regolarizzare il deposito.
- La mancata regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato per l'attestazione di conformità degli atti depositati può essere valutata ai fini dell'irricevibilità del ricorso.
- La rilevata irregolarità documentale nel deposito telematico può essere trattata con ordinanza interlocutoria, mediante assegnazione di un termine di regolarizzazione e contestuale rinvio della trattazione, senza immediata decisione sulla domanda di ottemperanza.
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