Cassazione Penale, Sentenza n. 8318/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello con tre censure principali: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza dell'estorsione e alla negata esistenza di un previo accordo con la vittima, deducendo che si sarebbe trattato invece di un accordo o dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2) violazione di legge relativamente all'applicazione delle aggravanti (art. 628, co.3, n.3 c.p. e art. 416-bis.1 c.p.), contestando la prova dell'appartenenza mafiosa e della finalità di agevolare l'associazione; 3) eccessività della pena, mancata concessione delle attenuanti generiche e violazione del principio rieducativo (art. 27 Cost.)
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Suprema Corte non può riformare la valutazione di merito né sostituirsi al giudice di merito nel sindacare la tenuta logica della motivazione quando questa è formalmente esente da vizi; ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione (art. 629 c.p.) ritenendo provata la condotta di coartazione, anche alla luce del furto degli automezzi come modalità intimidatoria. Ha giudicato generiche le censure sulle aggravanti; ha richiamato la giurisprudenza che consente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 co.3 n.3 quando l'autore appartiene a un'associazione mafiosa e ha ritenuto accertata l'appartenenza del Balsamo alla "cosca Cappello" (anche per precedenti condanne), nonché la sussistenza del metodo mafioso o della finalità di agevolare l'associazione ai sensi dell'art. 416-bis.1. Infine, ha ritenuto legittima la scelta del giudice di merito in tema di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche. Dispone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di estorsione; la Corte ha confermato che la fattispecie contestata rientra nel paradigma dell'estorsione, avendo la condotta avuto natura coattiva e finalità estorsiva
Aggravante per la violenza o minaccia posta in essere da persona appartenente a organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto accertata l'appartenenza del ricorrente e quindi corretta l'applicazione dell'aggravante
Disciplina l'associazione di tipo mafioso; la sentenza di merito aveva già dichiarato la partecipazione del ricorrente a tale associazione e la Corte ha fatto leva su tali risultanze per confermare le aggravanti
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. n.152/1991)
Aggravante che ricorre quando il delitto è commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione; la Corte ha ritenuto sussistente il metodo mafioso e la finalità agevolativa nel caso concreto
Norma sulla derubricazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha confermato che mancava un diritto giustiziabile e una società di fatto che giustificasse la derubricazione, per cui la fattispecie resta estorsiva
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a motivazione della sentenza; la Corte ha ricordato i limiti della cassazione nel sindacare la valutazione di merito sulla logica della motivazione quando questa non presenti vizi formali
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena evocato dal ricorrente per contestare l'entità della pena; la Corte ha ritenuto la decisione di merito congruamente motivata e non contraria al principio
Norme che disciplinano il regime delle circostanze e la determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio se adeguatamente motivato
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove né riesaminare la 'tenuta logica' della motivazione, salvo vizi formali o palese contraddittorietà: le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere formulate in termini di violazione di legge o di vizio logico formale molto chiaro
- Per derubricare un fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario dimostrare l'esistenza di un diritto effettivo, giustiziabile, o di una concreta società di fatto che giustifichi la pretesa: mere asserzioni contrarie alla valutazione del giudice di merito sono inadeguate in cassazione
- L'aggravante di cui all'art. 628, co.3, n.3 c.p. richiede che la violenza/minaccia provenga da soggetto appartenente a un'associazione mafiosa; non è necessaria una condotta 'esplicitamente mafiosa' oltre all'appartenenza, mentre l'art. 416-bis.1 richiede di accertare il metodo mafioso o la finalità di agevolare l'associazione
- La sussistenza del "metodo mafioso" o della finalità di agevolare l'associazione può risultare da elementi concreti di controllo del territorio e di coercizione (per es. richieste di "messa a posto", ritorsioni come furti mirati) e non richiede necessariamente prove di atti compiuti esclusivamente con la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo
- Le censure relative alla determinazione della pena incontrano difficoltà in cassazione se il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'uso dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.; contestazioni generiche sull'eccesso della pena sono in genere inammissibili
- Per contestare l'applicazione di aggravanti collegate alla mafia è necessario proporre censure concrete e circostanziate (es. contestare specifici accertamenti di appartenenza o l'inesistenza di collegamenti), non deduzioni generiche
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