Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1849/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico di Agostino Pignataro, gravemente indiziato dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 2) e di estorsione (capo 8) ai danni dell'imprenditore Giovanni Falcone. Il ricorrente denunciava: errata applicazione di norme processuali (art. 125 co. 3, 273, 291-bis c.p.p. e artt. 629, 110/416-bis c.p.), vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità), travisamento delle intercettazioni (in particolare l'episodio delle percosse), assenza di violenza e minaccia nel comportamento contestato dovuta al grave dissesto economico di Falcone, omissione e non valutazione delle prove difensive (es. dichiarazioni dell'ex dipendente Aita Giuliano) e carenza di elementi a fondamento del concorso esterno; inoltre contestava la necessità della custodia cautelare evidenziando stato di incensuratezza, interruzione dei rapporti con i Forastefano dal 2018 e trasferimento in altra regione dal dicembre 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per reiterazione di doglianze già prospettate nel giudizio di merito, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del riesame fosse adeguatamente motivata. La Corte ha confermato che: 1) la valutazione sulla sussistenza della violenza/minaccia e il giudizio sull'attendibilità delle fonti sono compiti del giudice di merito e l'ordinanza impugnata espone ragioni congrue sul punto; 2) sussistono indizi utili a ritenere il contributo rilevante del Pignataro al favoreggiamento della cosca Forastefano; 3) la presunzione relativa di adeguatezza della custodia per il concorrente esterno non è stata vinta dalla difesa, avendo il Tribunale valutato la persistenza di interessi e la perdurante attività nel settore dei trasporti come fattori di rischio. Esito pratico: rigetto del ricorso, conferma della misura cautelare, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende; trasmissione della ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 codice di procedura penale

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obolo in favore della Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile determinato da profili di colpa.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 e comma 3-bis)

    Richiamato per motivare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: per l'associazione mafiosa la presunzione è più stringente; per il concorso esterno la presunzione è relativa e può essere superata solo con valutazione prognostica fondata su elementi fattuali attuali che dimostrino l'assenza del rischio di reiterazione o di rapporti persistenti con il sodalizio.

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 110 cod. pen.

    Norme sostanziali in relazione all'accusa di associazione mafiosa e di concorso esterno: la motivazione del riesame ha ritenuto sussistenti indizi idonei a ritenere che il Pignataro abbia fornito un contributo utile alla cosca, seppure in qualità di concorrente esterno.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione: il Tribunale ha ritenuto che gli elementi indiziari e le intercettazioni fossero compatibili con una situazione di costrizione/violenza e minaccia nei confronti della vittima, sufficiente a sostenere la contestazione cautelare per il reato estorsivo.

  • art. 125 cod. proc. pen. (co. 3)

    Richiamato dalla difesa nella censura sull'uso delle prove; la Corte di cassazione ha comunque ritenuto che l'ordinanza del riesame contenesse un'apparato argomentativo congruo circa l'apprezzamento delle fonti probatorie.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Menziionato tra le norme la cui applicazione veniva contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le censure che miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito già svolte dal giudice di riesame.

  • art. 291-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le norme contestate; la Corte non ha accolto il rilievo di vizio di diritto o di motivazione idoneo a superare l'ordinanza impugnata.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario, nei casi in cui la decisione non comporti la rimessione in libertà dell'indagato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione dei provvedimenti di riesame: verifica la congruenza e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, ma non riesamina i fatti né rivaluta l'attendibilità delle prove se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Nel caso di concorso esterno in associazione mafiosa la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare è relativa (art. 275 c. 3-bis): spetta alla difesa fornire elementi fattuali attuali e specifici che dimostrino l'assenza del rischio di ripetizione del comportamento e la mancata persistenza di interessi comuni col sodalizio.
  • Per la configurabilità dell'estorsione, la Corte riconosce che valutazioni circa violenza e minaccia e il loro nesso con l'obiettivo estorsivo sono questioni di merito; intercettazioni e riscontri indiziari, se letti unitariamente, possono sostenere la valutazione cautelare anche in assenza di prova definitiva.
  • La mera difficoltà economica della vittima o il trasferimento geografico dell'indagato non sono di per sé sufficienti a vincere la presunzione cautelare; occorre dimostrare concretamente la cessazione dei rapporti e l'assenza di interessi nel medesimo settore esposto a possibili contatti con il sodalizio.
  • In fase cautelare è strategico per la difesa proporre elementi che non solo contestino la ricostruzione fattuale, ma che documentino in termini concreti la situazione attuale dell'indagato (es. prova di rescissione di rapporti, comprovata nuova attività lavorativa immutabile, dichiarazioni o documentazione che smentiscano la ripetibilità del comportamento).
  • Le doglianze sulle modalità di valutazione delle prove in sede di riesame devono essere articolate mostrando specifiche illogicità o omissioni nella motivazione; la riproposizione generica di questioni già trattate dal giudice di merito rende il ricorso inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.