Parere n. 97/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Carmelo Fazio e Luca Fazio contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca) e l’Università degli Studi di Messina per l’annullamento: della graduatoria del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle Professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Messina, per l’a.a. 2014/2015, nella quale risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano la loro iscrizione; del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso e delle successive graduatorie emanate a seguito degli scorrimenti; della documentazione di concorso distribuita ai canditati nella parte in cui essa risulta non tutelare l’anonimato in sede concorsuale e dunque atta a sostanziare la violazione del principio di segretezza della prova; del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85, con specifico riferimento all’art. 7, concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l’anno accademico 2014/2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale; del D.M. e degli atti emanati dall'Ateneo di Messina sulla "Definizione dei posti. disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per le Professioni Sanitarie a.a. 2014/2015”; del D.R. n. 1766/2014 con cui si emanava il bando per l'ammissione e l'iscrizione al I anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico, a.a. 2014/15, con annessi allegati nonché per l’accertamento del loro diritto ad essere ammessi al Corso di Laurea in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Messina per l’a.a. 2014/2015, con domanda di ammissione al corso e di risarcimento del danno
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti, collocati oltre l’ultimo posto utile nella graduatoria del concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie per l’a.a. 2014/2015, hanno impugnato la graduatoria, gli scorrimenti, il bando, il decreto ministeriale recante le modalità della prova e gli ulteriori atti della procedura. Hanno dedotto la violazione del principio di anonimato e segretezza della prova, della lex specialis, delle norme sui pubblici concorsi, dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione, la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni. Con parere interlocutorio n. 883/2015 era stata accolta l’istanza cautelare, con ammissione temporanea dei ricorrenti alla frequenza del corso. Dopo il lungo periodo di pendenza del procedimento, è emerso che uno dei ricorrenti aveva conseguito il titolo abilitante di fisioterapista e che l’altro aveva proseguito il percorso universitario, risultando iscritto al terzo anno fuori corso, senza che l’amministrazione segnalasse disfunzioni organizzative o logistiche.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure dedotte. L’ammissione con riserva conseguente alla tutela cautelare aveva consentito la realizzazione dell’esigenza formativa perseguita con il ricorso. Per il primo ricorrente, il conseguimento del titolo abilitante ha dimostrato a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare; per il secondo, la prosecuzione del percorso universitario ha confermato la persistenza della volontà di completare gli studi. Il soddisfacimento dell’interesse sostanziale, l’assenza di un interesse delle amministrazioni all’invalidazione del percorso accademico e il principio di conservazione degli atti giuridici hanno imposto la definizione del ricorso per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
condanna in forma specifica
È richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda di reintegrazione in forma specifica; il parere non esamina nel merito tale domanda.
art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
È invocato dai ricorrenti in relazione alla segretezza e all’anonimato delle prove concorsuali, ma il Collegio non esamina la censura nel merito.
art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
È invocato dai ricorrenti in relazione alle garanzie di anonimato delle prove concorsuali, senza esame di merito da parte del Collegio.
art. 7 del d.m. 5 febbraio 2014, n. 85
È impugnato nella parte relativa alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione per l’a.a. 2014/2015; la questione è assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario in materia di ammissione universitaria, la sopravvenuta realizzazione dell’interesse formativo perseguito, conseguente all’ammissione cautelare e alla prosecuzione del percorso accademico, può determinare la cessazione della materia del contendere.
- Il conseguimento del titolo di studio o del titolo abilitante, successivo all’ammissione cautelare, dimostra a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità sostanziali che la prova selettiva era diretta a verificare e può escludere l’interesse alla prosecuzione del contenzioso demolitorio.
- La prosecuzione del percorso universitario da parte del candidato ammesso con riserva, in assenza di disfunzioni organizzative o logistiche segnalate dall’amministrazione, comprova il soddisfacimento dell’interesse sostanziale all’accesso alla formazione universitaria.
- Il principio di conservazione degli atti giuridici giustifica il mantenimento degli effetti del percorso accademico utilmente intrapreso quando l’annullamento degli atti di ammissione non risulti più funzionale alla tutela di un interesse concreto e attuale.
Impugnazione della procedura di ammissione ai corsi delle professioni sanitarie
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due candidati contro il Ministero competente e l’Università degli Studi di Messina, per l’annullamento degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale relativi alle professioni sanitarie per l’a.a. 2014/2015.
I ricorrenti erano stati collocati oltre l’ultimo posto utile e avevano impugnato la graduatoria, i successivi scorrimenti, il decreto rettorale di approvazione, il bando, gli atti relativi alla definizione dei posti disponibili e il d.m. 5 febbraio 2014, n. 85, con particolare riferimento alle modalità e ai contenuti delle prove.
Censure dedotte
I motivi di ricorso riguardavano principalmente:
- la violazione del principio di anonimato e segretezza della prova;
- la violazione della lex specialis e delle disposizioni sui pubblici concorsi, tra cui l’art. 7 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e l’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio dei concorrenti;
- la violazione del principio di paternità della prova concorsuale;
- l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento;
- la richiesta di ammissione al corso, di reintegrazione in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. e, in subordine, di risarcimento dei danni.
Fase cautelare e sviluppi successivi
Con il parere interlocutorio n. 883/2015 del 23 marzo 2015 era stata accolta la domanda cautelare e i ricorrenti erano stati ammessi temporaneamente alla frequenza del corso di laurea magistrale. Il parere aveva inoltre invitato il Ministero a depositare la relazione istruttoria.
A seguito dell’inerzia nella trasmissione della relazione, nel 2024 la Sezione ha sollecitato le parti a comunicare la persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso e l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.
Situazione dei ricorrenti
Dagli atti è risultato che il primo ricorrente aveva completato il percorso accademico e conseguito il titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista. Il secondo ricorrente risultava invece ancora iscritto, con riserva, al corso di laurea, in posizione di studente fuori corso, dimostrando la volontà di proseguire gli studi.
L’Università e il Ministero hanno confermato la prosecuzione dei percorsi accademici. Non sono state segnalate disfunzioni organizzative o logistiche derivanti dalla frequenza dei corsi da parte del secondo ricorrente.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la situazione sopravvenuta avesse realizzato l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso. L’ammissione cautelare aveva infatti consentito a entrambi i ricorrenti di intraprendere il percorso formativo al quale aspiravano.
Per il primo ricorrente, il conseguimento del titolo abilitante ha dimostrato, sia pure successivamente, il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era destinata a verificare. Per il secondo, la prosecuzione degli studi ha confermato il concreto interesse a completare il percorso universitario e il conseguimento dell’obiettivo formativo.
La Sezione ha inoltre rilevato che non sussisteva un interesse delle amministrazioni resistenti a ottenere l’invalidazione del percorso accademico già utilmente intrapreso. Il mantenimento degli effetti del percorso formativo è stato ritenuto coerente con il principio di conservazione degli atti giuridici.
Il parere richiama, tra gli altri, il precedente parere della Sezione I n. 1436/2024 e le decisioni della Sezione VII nn. 2856/2022, 28159/2022 e 3357/2022, nonché ulteriori precedenti conformi delle Sezioni I e VII.
Conclusione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative all’anonimato, alla segretezza della prova e alla legittimità della procedura concorsuale. Ha espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione del sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale dei ricorrenti e del consolidamento dei rispettivi percorsi universitari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 22/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 86/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 87/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 88/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 89/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 19 gen 2026Parere n. 90/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →