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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01652/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 3/06/2025 che aveva applicato nei confronti del Montegrande la custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per il reato di estorsione continuata pluriaggravata in concorso (con aggravanti del cosiddetto "metodo mafioso", art. 416-bis e uso di armi e persone riunite). L'imputazione contesta che Montegrande, con altri, avrebbe costretto l'imprenditore Rossi Emanuele a cedere tre unità immobiliari a prezzi inferiori al valore di mercato tramite minacce riferenti al ritorno delle famiglie mafiose di Catania e la presenza del coindagato Fiorini. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione (o motivazione meramente apparente), sostenendo che la motivazione non soddisfa i requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, che non vi era atto di compravendita nel periodo contestato e che non risultano condotte di violenza o minaccia imputabili al Montegrande; chiede annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso "per saltum" ai sensi dell'art. 311, comma 2 c.p.p. è consentito esclusivamente per violazione di legge intesa come totale mancanza di motivazione, non per contestarne l'insufficienza o l'incompletezza. Il Collegio ha ritenuto invece che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione ampia, congrua e logicamente articolata, che esamina dettagliatamente le conversazioni captate, le dichiarazioni della persona offesa e gli altri elementi indiziari. Le censure del ricorrente sono state qualificate come riequilibrio del merito e, quindi, inammissibili. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare la somma, in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso immediato per cassazione contro ordinanze che dispongono misure coercitive solo per violazione di legge; la giurisprudenza interpreta tale rimedio come limitato alla totale mancanza di motivazione e non all'insufficienza della motivazione.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 1

    Richiamata come aggravante ("metodo mafioso") nella contestazione dell'estorsione, la norma definisce le caratteristiche di associazione mafiosa e le aggravanti collegate all'uso della forza intimidatoria derivante dall'appartenenza a contesti mafiosi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i vizi censurabili in sede di legittimità dopo che il giudice di merito ha già valutato il fatto; individua le specifiche ipotesi di rilevabilità in cassazione in materia di motivazione e vizi sostanziali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione della misura delle ammende; la Corte richiama il principio per cui salvo dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso, non necessariamente si debba applicare la sanzione, ma qui il giudice ha ritenuto non sussistere motivo per ritenere il ricorso privo di colpa e ha irrogato comunque una somma equitativa.

Massime di principio

  • Il ricorso "per saltum" (art. 311, comma 2 c.p.p.) contro misure cautelari è ammesso solo per violazione di legge intesa come totale assenza di motivazione; la contestazione della mera insufficienza, incompletezza o non persuasività della motivazione è inammissibile perché rientra nella verifica di merito.
  • Se il giudice della cautela espone una motivazione articolata e logica, le censure che riequilibrano la valutazione degli elementi indiziari o che propongono una lettura alternativa dei fatti sono qualificabili come censure di merito e saranno respinte in cassazione per inammissibilità.
  • Per rendere ammissibile un ricorso per cassazione contro una misura cautelare occorre dimostrare l'assenza totale di motivazione o vizi formali/giuridici tassativi (es. contraddittorietà manifesta, omessa motivazione su punto essenziale), non la semplice debolezza degli indizi.
  • Le doglianze che sollecitano una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove o della rilevanza degli elementi probatori devono essere proposte avanti al giudice del merito e non in cassazione; la Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti.
  • La presentazione di ricorsi inammissibili può comportare condanna alle spese e l'applicazione di ammende; è quindi importante selezionare il corretto rimedio giurisdizionale e concentrare il ricorso per cassazione su questioni di diritto effettivamente ammissibili.

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