Cassazione Penale, Sentenza n. 325/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e vizi di motivazione: il Tribunale di Taranto, riformando l'assoluzione di primo grado ai soli effetti civili, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, fondando la condanna al risarcimento per il reato di minaccia (art. 612 c.p.). Si deduce inoltre travisamento della prova, mancata valutazione critica della credibilita' della parte civile (possibili motivi di risentimento e interesse economico) e si prospetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 603 comma 3-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando il principio secondo cui il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive e' tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. La sentenza impugnata e' annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; la questione di illegittimita' costituzionale e' dichiarata manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Il giudice d'appello che riformi una assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive e' tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio; la garanzia del giusto processo non consente distinzioni tra profili penali e civilistici nella formazione della prova.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Prevedono i motivi di ricorso per cassazione con riferimento alla violazione di legge e ai vizi della motivazione, invocati dal ricorrente per denunciare errori di diritto e travisamento della prova.
Norma sostanziale relativa al delitto di minaccia, cui si riferisce la domanda risarcitoria e la responsabilita' civile accertata in primo grado e successivamente riformata dal Tribunale.
art. 23 comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137
Richiamato nel processo in ordine alla conclusione del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio; citazione procedurale presente nel fascicolo.
artt. 3, 27, 111, 117 Cost. e art. 6 CEDU (questione di legittimita')
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale prospettata rispetto all'art. 603 comma 3-bis, affermando che le garanzie del giusto processo e della parita' di trattamento rispetto all'art. 6 CEDU sono comunque rispettate.
Massime di principio
- Se l'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello e' obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio) per poter valutare de visu i dichiaranti e garantire il giusto processo.
- L'obbligo di rinnovazione sussiste anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p. e non puo' essere eluso quando la diversa valutazione della prova dichiarativa e' decisiva per il ribaltamento della pronuncia.
- Eccezione: non sussiste l'obbligo di rinnovazione se il motivo che giustifica la revisione della prova e' il travisamento documentato per omissione, invenzione o falsificazione, cioe' in presenza di elementi che escludono la semplice rivalutazione di credibilita'.
- Quando la dichiarazione chiave e' quella della persona offesa, il giudice deve valutare eventuali elementi di parzialita' (risentimento, interesse economico, motivazioni di vendetta) e cercare adeguata corroborazione; la decisione fondata prevalentemente su tale testimonianza richiede motivazione rafforzata.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria o la motivazione apodittica sulla credibilita' puo' determinare l'annullamento della sentenza d'appello limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 150/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 152/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →