Cassazione Penale, Ordinanza n. 05887/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello del 22/05/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi erano tre: il primo insisteva sull'operatività dello stato di necessità, sostenendo l'esistenza di una situazione di urgenza e inevitabilità del pericolo; il secondo contestava la ricostruzione dei fatti, in particolare confrontando le dichiarazioni rese dall'imputato e dai familiari con le risultanze del personale sanitario e con la durata dell'allontanamento; l'ultimo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano generici, manifestamente infondati e in parte meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, mentre il terzo era inammissibile perché non dedotto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, manifestamente infondate e ripropositive di questioni già decise con motivazione congrua nei gradi di merito; ha inoltre escluso l'esame della doglianza sulle attenuanti generiche perché non prospettata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione se la relativa doglianza non è stata previamente dedotta in appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi di ricorso generici, manifestamente infondati o meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua nei precedenti gradi di merito.
- La deduzione dello stato di necessità richiede la puntuale allegazione e dimostrazione di una situazione di assoluta urgenza e inevitabilità del pericolo; in mancanza di tali elementi, la censura è infondata.
- Le doglianze che mirano a sovvertire la valutazione del materiale probatorio sono infondate quando si risolvono in una mera contrapposizione soggettiva alle risultanze oggettive valorizzate dai giudici di merito.
- Non può essere esaminata in cassazione la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se essa non è stata tempestivamente proposta in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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