Sentenza del 26/01/2018 n. 1965 - Corte di Cassazione
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autotutela in materia tributaria - Impugnazione del rifiuto - Deduzione di erronea imposizione - Sindacato del giudice tributario - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di autotutela con cui il Comune aveva rifiutato di annullare o ridurre gli avvisi di accertamento Tarsu, sostenendo che le superfici tassabili fossero state individuate erroneamente. Ha dedotto che il diniego costituisse un autonomo atto confermativo impugnabile, che fosse stato omesso l'esame delle proprie osservazioni e che sussistesse un interesse generale alla correzione dell'imposizione, collegato alla correttezza dell'attività amministrativa. Gli avvisi di accertamento, tuttavia, non erano stati impugnati entro il termine di 60 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la richiesta di autotutela, anche se presentata prima della scadenza del termine per impugnare l'accertamento, non sospende né proroga tale termine e non impedisce la definitività dell'atto impositivo. Il successivo diniego non aveva un contenuto precettivo autonomo e non poteva essere utilizzato per contestare indirettamente gli avvisi ormai definitivi. Inoltre, la mera deduzione di un'imposizione erronea riguarda un interesse privato del contribuente e non costituisce, da sola, un rilevante interesse generale idoneo a fondare il sindacato giudiziale sul diniego di autotutela. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, comma 1-quinquies
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di impugnare, insieme all'atto impositivo, anche l'atto modificativo o confermativo.
La Corte ha escluso che il diniego di autotutela costituisse, nel caso concreto, un autonomo atto confermativo impugnabile, poiché si era limitato a negare l'annullamento senza incidere sull'efficacia degli avvisi originari.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine di 60 giorni per l'impugnazione degli atti tributari.
Le deduzioni difensive e la richiesta di autotutela non sospendono né prorogano il termine decadenziale per impugnare l'atto impositivo. Decorso il termine senza ricorso, l'accertamento diventa definitivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. b)
Richiamata in relazione ai principi di motivazione degli atti amministrativi.
Il richiamo ai doveri di motivazione, imparzialità e buon andamento non consente di riaprire, tramite l'impugnazione del diniego di autotutela, la contestazione di un'imposizione ormai definitiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale o inammissibilità dell'impugnazione.
La ricorrente è stata dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di autotutela è normalmente un'istanza discrezionale rivolta all'amministrazione e non sostituisce l'impugnazione giudiziale dell'atto tributario.
- Per evitare la definitività dell'accertamento, il contribuente deve impugnare l'atto entro il termine previsto, anche se nel frattempo ha presentato un'istanza di autotutela.
- Il diniego di autotutela può essere sottoposto al giudice solo per contestare eventuali vizi propri del rifiuto e la mancata considerazione di un concreto e rilevante interesse generale, non per riesaminare nel merito un'imposizione ormai definitiva.
- La mera affermazione che l'imposta sia errata, eccessiva o non dovuta esprime un interesse privato del contribuente e, da sola, non costituisce un rilevante interesse generale.
- La sospensione volontaria della riscossione da parte dell'ente non equivale alla sospensione del termine per impugnare l'accertamento e non ne impedisce la definitività.
- Quando l'atto successivo si limita a confermare o a non annullare un precedente accertamento senza modificarne gli effetti, non costituisce necessariamente un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile.
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