Sentenza del 26/01/2018 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento sintetico -redditometro -ambito soggettivo e limiti di garanzia .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento sintetico del reddito mediante redditometro. In particolare, vengono in rilievo l'utilizzabilità della quota di risparmio formatasi nell'anno, espressamente prevista dal nuovo redditometro, l'ambito soggettivo e i limiti delle garanzie applicabili, nonché il valore probatorio degli indici di capacità contributiva e degli elementi indiziari. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l'Amministrazione non potesse fondare la pretesa su tali elementi o che dovessero applicarsi garanzie proprie delle verifiche presso la sede del contribuente.
La decisione
Le pronunce richiamate riconoscono la legittimità dell'accertamento sintetico quando fondato sugli indici previsti dai decreti ministeriali o su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c. La quota di risparmio formatasi nell'anno può essere considerata nella ricostruzione sintetica del reddito, essendo espressamente contemplata dal nuovo redditometro. Non sono automaticamente estensibili al redditometro le garanzie previste per le verifiche presso la sede del contribuente, poiché l'attività è diretta a verificare la coerenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa, non necessariamente a ricercare elementi occultati. Inoltre, il principio del favor rei opera in materia sanzionatoria e non incide sui poteri sostanziali di accertamento. Nel complesso, l'orientamento richiamato è favorevole all'Amministrazione finanziaria, salva la possibilità per il contribuente di fornire una prova contraria idonea.
Norme richiamate
Art. 2729 del codice civile
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
La ricostruzione del maggior reddito può fondarsi su elementi indiziari purché siano gravi, precisi e concordanti; non è indispensabile una prova diretta di ogni singola componente reddituale.
Decreti ministeriali sul redditometro
Gli indici e i coefficienti previsti dai decreti ministeriali consentono la determinazione sintetica del reddito e, secondo l'orientamento richiamato, possono dispensare l'Amministrazione da ulteriori prove sugli elementi standardizzati utilizzati.
Disciplina del redditometro e dell'accertamento sintetico
La quota di risparmio formatasi nell'anno può essere utilizzata per la determinazione sintetica del reddito complessivo, in quanto espressamente prevista dalla disciplina del nuovo redditometro.
Principio del favor rei in materia sanzionatoria
L'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole riguarda il trattamento sanzionatorio e non comporta, di per sé, una limitazione o una modifica dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di spese, incrementi patrimoniali, risparmi e altri indici di capacità contributiva previsti dalla normativa.
- La quota di risparmio formatasi durante l'anno può concorrere alla determinazione sintetica del reddito, anche se non coincide con una spesa materialmente sostenuta.
- Gli indici del redditometro costituiscono una presunzione legale o una base presuntiva qualificata, ma il contribuente può superarla dimostrando con documenti attendibili che le spese sono state finanziate con redditi esenti, già tassati, di terzi, con disinvestimenti, finanziamenti o altre fonti lecite.
- Le garanzie previste per le verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente non si applicano automaticamente agli accertamenti sintetici fondati sull'analisi della capacità di spesa.
- La contestazione efficace deve concentrarsi sull'erronea imputazione delle spese, sull'inesistenza o non disponibilità dei beni, sull'errato periodo d'imposta, sulla composizione del nucleo familiare e sulla prova documentale delle fonti finanziarie.
- Il fatto che una disciplina sanzionatoria sia più favorevole non elimina né riduce automaticamente il potere dell'Amministrazione di accertare il reddito secondo la disciplina applicabile.
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