Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2018 n. 289 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Spese pubblicitarie - spese pluriennali - ammortamento - deducibilità - riferimento a periodo d'imposta. IVA - emissione di fatture - operazioni soggettivamente inesistenti - deducibilità del costo - consegue - presupposto - mancata correlazione con delitto non colposo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità di diverse componenti di costo: spese di sponsorizzazione sostenute a favore di un'associazione sportiva dilettantistica, quote di ammortamento relative a spese pubblicitarie pluriennali e costi di leasing per autovetture di lusso, tra cui una Porsche. Le sponsorizzazioni sono state contestate perché il contratto risultava anteriore alla costituzione dell'associazione, non individuava con sufficiente precisione le prestazioni pubblicitarie e non vi erano riscontri dell'effettivo pagamento, elementi idonei a far presumere la natura simulata dell'operazione. Le spese per le autovetture sono state contestate per l'assenza di un nesso oggettivo e diretto con l'attività d'impresa e per la mancanza di documentazione chilometrica idonea a dimostrarne l'utilizzo nell'ambito delle gare motociclistiche. In materia IVA e fatturazione, il principio richiamato è che la soggettiva inesistenza dell'operazione può incidere sulla detraibilità o deducibilità solo secondo i presupposti propri della disciplina fiscale, senza automatica correlazione con la commissione di un delitto non colposo.

La decisione

La pretesa fiscale è stata sostanzialmente confermata: le spese di sponsorizzazione non sono state riconosciute per carenza di effettività, specificità contrattuale e prova dei pagamenti; i costi di leasing delle autovetture di lusso non sono stati ritenuti deducibili, salvo l'eventuale quota riferibile all'uso promiscuo, in assenza di prova della strumentalità e dell'effettivo impiego aziendale. Quanto alle spese pubblicitarie pluriennali, le relative quote di ammortamento devono essere imputate e valutate con riferimento al periodo d'imposta di competenza, secondo le regole fiscali applicabili. Il contribuente non ha fornito elementi sufficienti a superare le presunzioni derivanti dalle irregolarità documentali e dall'assenza di riscontri oggettivi.

Norme richiamate

  • Norme del TUIR sulla deducibilità dei costi e sull'imputazione per competenza

    I costi sono deducibili soltanto se inerenti, effettivi, documentati e imputati al corretto periodo d'imposta. Le spese pluriennali pubblicitarie rilevano fiscalmente attraverso quote riferite ai periodi di competenza.

  • Norme del TUIR sulla deducibilità dei costi relativi ad autovetture

    La deducibilità dei costi degli autoveicoli dipende dal grado di strumentalità rispetto all'attività esercitata. In caso di uso promiscuo, la deduzione è limitata alla quota fiscalmente riconosciuta.

  • Norme IVA sulla detrazione relativa a operazioni soggettivamente inesistenti

    La fatturazione soggettivamente inesistente non comporta automaticamente la deducibilità o indeducibilità del costo: occorre verificare l'effettività dell'operazione, la sua inerenza e la conoscenza o conoscibilità della frode, senza che sia necessaria la correlazione con un delitto non colposo.

  • Disciplina delle sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche

    La deducibilità presuppone l'effettività della sponsorizzazione, l'esistenza del soggetto sponsorizzato al momento del contratto, la precisa individuazione delle prestazioni pubblicitarie e la prova dei pagamenti e dell'esecuzione delle attività.

Massime di principio

  • Per dedurre una sponsorizzazione non è sufficiente un contratto generico: devono risultare chiaramente soggetti, prestazioni, durata, corrispettivo, modalità di esecuzione e strumenti di verifica dell'attività pubblicitaria.
  • Un contratto stipulato prima della costituzione dell'associazione beneficiaria costituisce una grave anomalia documentale e può giustificare il disconoscimento del costo, salvo prova concreta dell'effettiva operazione.
  • La mancanza di prova del pagamento, insieme ad altre anomalie, può far presumere che l'operazione sia simulata; il contribuente deve fornire documenti bancari e riscontri indipendenti per superare la presunzione.
  • I beni di lusso sono deducibili solo se il contribuente dimostra con elementi oggettivi il loro nesso diretto con l'attività d'impresa. Per i veicoli sono particolarmente rilevanti registri chilometrici, trasferte, gare, itinerari e documentazione interna.
  • In caso di uso promiscuo dell'autovettura, la deduzione può essere riconosciuta soltanto nei limiti previsti dalla legge e non per l'intero costo sostenuto.
  • Le spese pubblicitarie con utilità pluriennale devono essere dedotte mediante quote riferite ai corretti periodi d'imposta, evitando di concentrare integralmente il costo in un solo esercizio.
  • La soggettiva inesistenza dell'operazione deve essere valutata separatamente sotto il profilo IVA e sotto quello delle imposte dirette; l'assenza di un reato non rende automaticamente deducibile il costo, così come la contestazione penale non determina da sola l'indeducibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.