Sentenza del 26/01/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento indeducibilità degliacquisti da fornitore monegasco, paese black list
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza conferma, sulla base degli elementi indicati, l'indeducibilità dei costi sostenuti per gli acquisti dal fornitore monegasco, poiché il contribuente non ha fornito la prova richiesta circa l'attività del fornitore e la realizzazione di almeno il 25% del fatturato fuori da Monaco. L'onere probatorio gravava sul contribuente, che non lo ha assolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato l'indeducibilità dei costi relativi ad acquisti effettuati presso un fornitore monegasco, ritenendo applicabile l'art. 2, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2002 ai rapporti con soggetti residenti in un Paese incluso nella cosiddetta black list. Secondo la contestazione, il contribuente non avrebbe dimostrato che il fornitore estero realizzava almeno il 25% del proprio fatturato al di fuori del Paese di residenza, circostanza richiesta per superare la presunzione di indeducibilità.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, D.M. 23 gennaio 2002
I costi degli acquisti provenienti da fornitore estero di Paese black list sono indeducibili se il contribuente non fornisce la prova che il fornitore realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Paese.
La norma pone a carico del contribuente la dimostrazione di una specifica circostanza economica riferita al fornitore estero. In mancanza di tale prova, i costi degli acquisti possono essere recuperati a tassazione come indeducibili.
Massime di principio
- Quando si effettuano acquisti da soggetti residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, il contribuente deve verificare preventivamente la disciplina applicabile e raccogliere documentazione idonea a dimostrare le condizioni che consentono la deduzione dei costi.
- La prova non dovrebbe limitarsi alla mera esistenza del fornitore o alla regolarità formale delle fatture, ma deve riguardare concretamente l'attività svolta e i ricavi realizzati fuori dal Paese di residenza, se questo è il requisito previsto dalla normativa applicabile.
- In caso di contestazione, l'assenza o l'insufficienza della documentazione probatoria può comportare l'indeducibilità dei costi, anche se le operazioni risultano effettivamente eseguite.
- La qualificazione di un Paese come black list e le relative conseguenze fiscali devono essere valutate con riferimento alla normativa vigente nel periodo d'imposta interessato, poiché gli elenchi e le regole possono essere modificati nel tempo.
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