Cassazione Civile, Sentenza n. 34462/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di pagamento di € 378,45 (più accessori) a titolo di competenze professionali per attività di domiciliazione prestata dalla avv. Mainardi nell'ambito di un procedimento davanti al Giudice di pace di Mestre. Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Venezia per: mancato esperimento/irregolarità della procedura di negoziazione assistita (improcedibilità), errata quantificazione delle indennità di trasferta e delle spese processuali, vizio di ultrapetizione (anticipazione di € 43,00), errata applicazione dei decreti ministeriali di liquidazione (D.M. 127/2004 e D.M. 55/2014), mancata considerazione della partecipazione di una praticante e vizio di notifica della raccomandata di invito alla negoziazione assistita.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: 1) i rilievi sulla negoziazione assistita erano tardivi poiché l'improcedibilità doveva essere dedotta entro la prima udienza; inoltre la norma esclude l'obbligo di negoziazione per cause davanti al giudice di pace di valore non eccedente € 1.100; 2) la liquidazione dell'indennità di trasferta è stata giudicata corretta in relazione al domicilio professionale della domiciliataria e al richiamo, ratione temporis, al D.M. 127/2004; 3) il vizio di ultrapetizione non è stato utilmente dedotto in cassazione perché il motivo era stato dichiarato inammissibile in appello e non impugnato con specifico gravame; 4) le contestazioni sulla determinazione delle spese secondo il D.M. 55/2014 non sono sindacabili nella loro discrezionalità entro i parametri tabellari; 5) la questione relativa al patrocinio della praticante non risultava adeguatamente introdotta nel merito. Il ricorrente è condannato a rimborsare le spese di giudizio in Cassazione, liquidate complessivamente in € 800,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre oneri di legge, e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
La controversia di valore non eccedente € 1.100 va decisa secondo equità; il giudice applica criteri equitativi nella liquidazione
d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014
La procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per domande entro il limite previsto; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto entro la prima udienza salvo che la parte possa stare in giudizio personalmente (es. cause davanti al giudice di pace di valore ≤ € 1.100)
art. 2 comma 2 del d.l. n.132/2014
Richiami relativi alla forma della convenzione di negoziazione (firma autografa) sono rilevabili se dedotti tempestivamente e con adeguata motivazione
art. 345 c.p.c.
Limiti alla fondatezza delle censure basate su documenti non depositati in primo grado; il giudice d'appello non può motivare su elementi estranei al processo di primo grado senza che siano acquisiti
art. 366 c.p.c.
In cassazione i motivi devono indicare gli atti e documenti dei precedenti gradi; altrimenti le censure possono essere ritenute inammissibili
art. 112 c.p.c.
Controllo sulle censure che prospettano ultravpetizione: il vizio deve essere stato dedotto e trattato nel corso del giudizio di appello per essere utile in cassazione
D.M. 8 aprile 2004 n. 127
Allegato I, Tabella A, VIII TRASFERTE; art. 8
Prevede indennità/spese per trasferte fuori dal domicilio professionale; può essere richiamato, ratione temporis, per giustificare indennità di trasferta nel rapporto tra colleghi in mancanza di misura pattuita
D.M. n. 55 del 2014
Stabilisce criteri e parametri per la liquidazione dei compensi al domiciliatario e per la liquidazione dei compensi processuali; il giudice ha un potere discrezionale nella liquidazione entro i minimi e massimi previsti; l'art. 9 disciplina il patrocinio del praticante ove sia destinatario della liquidazione
art. 82 c.p.c.
Indica il limite di valore per le cause davanti al giudice di pace; rilevante per l'esclusione dell'obbligo di negoziazione assistita
art. 342 c.p.c.
Consente di impugnare in appello determinate statuizioni: la parte che non impugna la dichiarazione di inammissibilità di un motivo d'appello perde la possibilità di far valere quella questione successivamente
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Prevede l'ulteriore contributo unificato per il procedimento in Cassazione quando ricorrono determinate condizioni; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- La mancata deduzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita è rilevabile solo se eccepita entro i termini previsti (prima udienza) dal convenuto; se sollevata tardivamente (es. solo in appello) il motivo può essere rigettato per tardività.
- Le cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a € 1.100, essendo ipotesi in cui la parte può stare in giudizio personalmente, possono essere escluse dall'obbligo di negoziazione assistita; occorre verificare il valore della controversia ratione temporis.
- La liquidazione delle indennità di trasferta e delle spese tra colleghi può tener conto, in mancanza di pattuizione, delle previsioni tariffarie (anche richiamando norme ratione temporis come il D.M. 127/2004), valutando il domicilio professionale effettivo dell'avvocato domiciliatario.
- I motivi di appello o di cassazione devono essere adeguatamente sviluppati e corredati dai riferimenti agli atti: censure generiche o prive di sviluppo argomentativo possono essere dichiarate inammissibili.
- Il potere del giudice di liquidare compensi ai sensi del D.M. 55/2014 è discrezionale entro i parametri tabellari; tale discrezionalità difficilmente è revocabile in sede di legittimità se motivata e rientrante nei limiti previsti.
- Il vizio di ultrapetizione deve essere dedotto tempestivamente nei gradi di merito (e specificamente in appello) per poter essere valorizzato in Cassazione; non può essere introdotto per la prima volta in cassazione se la questione è stata già dichiarata inammissibile in appello e non impugnata.
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