Cassazione Penale, Ordinanza n. 33279/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto era generico e privo della specifica indicazione delle censure, in contrasto con l'art. 581 c.p.p. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova nei confronti dell'imputata per un fatto di furto aggravato in continuazione, con contestazione della recidiva reiterata. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., ma ritenuto dalla Corte privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostegno della richiesta. La censura non risultava specifica e non indicava in modo puntuale le doglianze, sicché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare la continuazione tra i fatti oggetto di condanna.
Norma incriminatrice del furto contestato nel caso concreto.
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.
Richiamata la recidiva reiterata applicata nel giudizio di merito.
Invocato nel ricorso come parametro di violazione di legge e carenza di motivazione, ma senza specifiche censure idonee a sostenerlo.
La Corte ribadisce che i motivi di impugnazione devono contenere l'indicazione specifica delle censure proposte; il difetto di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato solo per il rafforzamento legislativo del requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Richiamata per evidenziare la precedente riformulazione dell'art. 581 c.p.p. in senso più stringente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere esposti con specificità, indicando in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle censure.
- Una doglianza formulata in modo generico, priva di argomentazione concreta e non correlata alla decisione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- L'invocazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità se non è accompagnata da censure specifiche e autosufficienti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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