Cassazione Penale, Ordinanza n. 18068/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la loro responsabilità per occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato contestato, lamentando in sostanza che il giudice di appello avrebbe trascurato le censure svolte nei motivi di gravame e che la ricostruzione probatoria sarebbe stata erronea. Con il secondo motivo hanno censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato correttamente la tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici: il primo perché non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove; il secondo perché la motivazione della Corte d'appello aveva già escluso un presupposto decisivo dell'art. 131-bis, ossia la non abitualità della condotta, valorizzando la protrazione nel tempo dell'illecita occupazione e la perdurante compressione del bene giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e non specificità dei motivi: il primo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di merito sulla natura abusiva della permanenza nell'immobile, il secondo non scalfiva la motivazione di esclusione della particolare tenuità del fatto per difetto della non abitualità della condotta.
Norme richiamate
reato di cui all'art. 633 cod. pen.
È il titolo di reato contestato, riferito all'occupazione abusiva dell'immobile; la Corte richiama la conferma della responsabilità fondata sulla natura abusiva della permanenza nell'alloggio comunale.
causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede il concorso dei presupposti previsti dalla norma; è sufficiente che manchi anche uno solo di tali presupposti per escluderne l'operatività, come nel caso della non abitualità della condotta.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, intesa anche come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia generico e non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio senza indicare specificamente gli errori argomentativi del giudice di merito.
- La mancanza di specificità non dipende solo dall'indeterminatezza della censura, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione e quelle dedotte in impugnazione.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente che difetti uno solo dei presupposti richiesti dalla norma per escludere la causa di non punibilità; la protrazione nel tempo della condotta può incidere sulla valutazione della non abitualità.
- Quando il giudice di merito motiva in modo espresso sull'assenza di non abitualità della condotta, la doglianza in cassazione deve misurarsi con tale ratio decidendi, altrimenti è generica.
Come è indicizzato
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