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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37951/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore aeroportuale)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte del gestore aeroportuale, di tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio all’interno di un aeroporto, ritenute dalla società utilizzatrice eccedenti rispetto ai corrispettivi regolamentati previsti da un provvedimento ENAC e dalla normativa interna ed eurounitaria in materia di servizi aeroportuali e concorrenza. La società utilizzatrice ha chiesto l’accertamento dell’abuso di posizione dominante e la restituzione di quanto pagato in eccedenza. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha ridotto la condanna per prescrizione quinquennale, qualificando la responsabilità come extracontrattuale. In cassazione la società utilizzatrice ha dedotto, in sintesi, che la responsabilità dovesse essere qualificata anche come contrattuale, con prescrizione decennale; che il provvedimento ENAC fosse vincolante e imponesse la sostituzione del canone pattuito; che l’azione restitutoria derivasse dalla nullità della clausola sul prezzo; che la violazione di buona fede e correttezza e persino la responsabilità precontrattuale dovessero ricondursi all’area contrattuale; e che la prescrizione dovesse decorrere solo dalla decisione AGCM o comunque solo dalla cessazione dell’illecito, sostenendone altresì la natura permanente. Il gestore aeroportuale, con ricorso incidentale, ha contestato la giurisdizione del giudice ordinario, la motivazione e l’uso del provvedimento AGCM come prova privilegiata, la prova dell’illecito e l’applicabilità della disciplina regolamentata a una società non certificata come handler.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la domanda principale fosse un’azione follow on fondata sull’accertamento AGCM, riconducibile all’illecito antitrust di natura aquiliana, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c. Ha escluso che la presenza di un contratto con prezzo asseritamente illegittimo mutasse la natura extracontrattuale della responsabilità. Ha inoltre confermato che la decorrenza della prescrizione va individuata, secondo il criterio dell’art. 2935 c.c., nel momento in cui il danneggiato abbia avuto o potesse avere con l’ordinaria diligenza adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, e ha ribadito che l’illecito antitrust in questione è istantaneo ad effetti permanenti, non permanente. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato il motivo sulla giurisdizione inammissibile per giudicato interno, e gli altri motivi inammissibili perché diretti a contestare accertamenti di fatto, valutazioni probatorie e motivazione nei limiti non consentiti in cassazione. Ha compensato integralmente le spese per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    Richiamato come parametro eurounitario in tema di abuso di posizione dominante e illecito antitrust, ma non ritenuto idoneo a imporre la qualificazione contrattuale dell’azione risarcitoria o una prescrizione più lunga.

  • art. 16 della direttiva 96/67/CE

    Richiamato come fonte della disciplina dei corrispettivi aeroportuali e del settore handling, ma la Corte ha escluso che imponga al giudice nazionale di attribuire azioni contrattuali o di discostarsi dalla qualificazione aquiliana dell’illecito antitrust.

  • art. 10 del d.lgs. n. 18 del 1999

    Censurato come norma di attuazione della disciplina eurounitaria sui servizi aeroportuali; la Corte non ne ha tratto un effetto diverso da quello già riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata.

  • artt. 1339, 1418, 2033, 2946 c.c.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere la nullità della pattuizione sul prezzo e la conseguente azione restitutoria soggetta a prescrizione decennale; la Corte ha escluso la qualificazione contrattuale della responsabilità.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 1374 e 1375 c.c. per sostenere la rilevanza contrattuale della violazione di correttezza e buona fede; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza.

  • art. 1374 c.c.

    Invocato quale norma integrativa del contratto per ricondurre la vicenda alla responsabilità contrattuale; la Corte non ha aderito a tale impostazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per affermare che la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto integra responsabilità contrattuale; doglianza respinta perché non conforme alla qualificazione aquiliana dell’illecito antitrust.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione dell’onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere a parte diversa da quella onerata, non quando valuti in modo ritenuto erroneo le prove acquisite.

  • art. 2907 c.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe esercitato un potere amministrativo sostitutivo dell’ENAC; la Corte ha escluso che il giudice abbia esercitato poteri amministrativi, avendo solo interpretato e applicato la legge.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato quale criterio generale per la decorrenza della prescrizione: il termine inizia quando il diritto può essere concretamente esercitato, cioè quando il danneggiato ha adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia.

  • art. 2947, comma 1, c.c.

    Applicato al risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale, ma non accolto poiché la Corte ha qualificato la responsabilità come extracontrattuale.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibili i motivi che pretendevano di rimettere in discussione principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi incidentali per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha osservato che la censura in realtà mirava a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato indirettamente come limite al sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la sezione semplice può decidere sulla giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sulla medesima questione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, osservando che la decisione sul merito comportava il rigetto implicito delle tesi incompatibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione del provvedimento AGCM come prova; la Corte ha ribadito che la censura non può tradursi in un riesame del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza di merito rientrasse nelle anomalie costituzionalmente rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione apparente, ritenuta infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità per motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato come ulteriore ostacolo al sindacato di legittimità nei casi di doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Usato nel ricorso incidentale per contestare la giurisdizione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per giudicato interno.

  • art. 2, 4, 14, 16 della Direttiva 96/67/CE

    Richiamati dal ricorso incidentale per sostenere l’erronea applicazione della disciplina sull’handling; la Corte ha ritenuto che la certificazione ENAC non condizioni, di per sé, l’applicazione del corrispettivo regolamentato quando sia accertato in fatto lo svolgimento di attività operative.

  • art. 2, 7, 10, 13, All. A del d.lgs. n. 18 del 1999

    Invocati per contestare l’applicazione della disciplina degli handler a soggetti privi di certificazione; la Corte ha riaffermato che rileva l’attività concretamente svolta, non la sola certificazione.

  • art. 2 del d.lgs. n. 250 del 1997

    Richiamato nel motivo incidentale relativo ai poteri dell’ENAC; la Corte ha escluso che il giudice abbia invaso sfere amministrative.

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie follow on fondate su un accertamento dell’Autorità antitrust, l’illecito anticoncorrenziale è normalmente ricondotto alla responsabilità aquiliana, con applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.
  • La presenza di un contratto nel cui ambito sia stato applicato un prezzo asseritamente illegittimo non muta, di per sé, la natura extracontrattuale dell’illecito antitrust quando la lesione riguardi la libertà di concorrenza e il danno derivi dall’abuso di posizione dominante.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, il termine ex art. 2935 c.c. inizia quando il danneggiato abbia avuto, o avrebbe potuto avere usando l’ordinaria diligenza, adeguata conoscenza non solo della violazione, ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto.
  • L’illecito antitrust che si realizza mediante l’applicazione di tariffe o prezzi illegittimi è, di regola, un illecito istantaneo ad effetti permanenti: perdura nel tempo l’effetto economico, non la condotta illecita.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia semplicemente ritenuto provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie; in tal caso la censura investe la valutazione delle prove, non il riparto dell’onere probatorio.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione perplessa o incomprensibile, o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non consente un riesame del merito.
  • In tema di prove, i provvedimenti dell’AGCM possono avere elevata attitudine dimostrativa nel processo civile, ma il loro apprezzamento resta inserito nella valutazione di merito del giudice.
  • La contestazione della giurisdizione è inammissibile quando si sia formato giudicato interno sulla statuizione implicita di giurisdizione contenuta nella decisione di primo grado non impugnata sul punto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneGiudicato

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