Cassazione Penale, Sentenza n. 27898/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. contestando: (1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di molestia (art. 660 c.p.); (2) l'erronea applicazione delle norme sulla sospensione condizionale della pena (artt. 163, 164, 167 e 178 c.p.) e il presunto pregiudizio per la riabilitazione dovuto alla condizionale applicata senza richiesta; (3) la violazione dell'art. 175 c.p. per la mancata concessione della non menzione sul certificato penale, lamentando omissione di motivazione; (4) la violazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) per mancata applicazione d'ufficio, nonostante la contestazione della reiterazione ai sensi dell'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso in tutte le sue parti. In particolare: (i) conferma che per la configurabilità del reato di molestia ex art. 660 c.p. è necessaria un'effettiva e significativa intrusione nella sfera personale della vittima, valutata anche alla luce delle prove testimoniali, principio applicato correttamente dal Tribunale; (ii) ritiene infondato il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena richiesto come questione di mera opportunità, richiamando giurisprudenza che ammette l'impugnazione solo se sussistono interessi giuridicamente apprezzabili; (iii) dichiara inammissibile in cassazione la censura sulla non menzione ex art. 175 c.p. perché il beneficio non era stato richiesto nel giudizio di merito; (iv) afferma che la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile al reato di molestia in caso di reiterazione della condotta, senza necessità di motivazione specifica. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato di molestia richiede un'effettiva e significativa intrusione nella sfera personale della vittima che configuri molestia o disturbo indipendentemente dal contenuto delle comunicazioni; la valutazione avviene sulla base degli elementi di prova.
Richiamato in relazione alla contestazione della reiterazione della condotta; la presenza di pluralità di atti può integrare il concorso materiale e influire sull'applicabilità di misure come la causa di non punibilità per tenuità.
Norme concernenti la sospensione condizionale della pena e i termini per effetti e riabilitazione; la Corte ritiene infondata la censura che ha natura di mera opportunità rispetto ai tempi per la riabilitazione.
La non menzione sul certificato penale è un beneficio che deve essere chiesto nel giudizio di merito; la sua mancata richiesta impedisce la relativa impugnazione per cassazione da parte dell'imputato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di molestia ex art. 660 c.p. quando la condotta è reiterata; in tali ipotesi l'esclusione opera anche senza motivazione esplicita.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme di riferimento per i motivi di cassazione invocati (violazione di legge, vizio di motivazione, contraddittorietà); la Corte valuta tali motivi e li ritiene, nel caso concreto, infondati o inammissibili.
Massime di principio
- Per il reato di molestia ex art. 660 c.p. è necessario dimostrare un'intrusione effettiva e significativa nella sfera personale della vittima; la mera ripetizione di contatti non è automatica prova di molestia se non emerge l'effetto disturbante.
- La sospensione condizionale della pena può essere applicata anche d'ufficio; tuttavia, il suo impatto (es. sui termini per la riabilitazione) non costituisce di per sé motivo fondato in cassazione se si tratta di valutazioni di opportunità.
- Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. deve essere richiesto nel giudizio di merito: se non è stato chiesto, l'imputato non può sollevare la questione in sede di cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è conciliabile con reati di molestia commessi con condotte reiterate; la reiterazione esclude la tenuità senza necessità di motivazione aggiuntiva.
- In cassazione non possono essere accolte censure che non si confrontano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata o che si limitano a sollevare questioni di mera opportunità.
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