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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22533/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di responsabilità relativa al delitto di falso ideologico in relazione al verbale di contestazione amministrativa n. 284779 e alle relazioni di servizio del 21/11/2012 e annotazione del 28/11/2012. Ha dedotto, in sintesi: (1) carenza di prova e manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su una mera congettura e sulla mancata menzione, da parte della presunta vittima (Welponer), della richiesta di esibire documenti, che poteva essere giustificata dalla paura di autoaccusarsi; (2) manifesta illogicità nel ritenere che gli agenti fossero promotori dell'iniziativa dello scontro senza elementi certe, nonché violazione del principio nemo tenetur se detegere nella forma putativa (esclusione di punibilità per rifiuto di rendere dichiarazioni autoaccusatorie) e nullità per eccessiva riqualificazione ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) il primo perché la valutazione della Corte d'appello è ancorata a concreti elementi processuali (ad es. l'assenza di qualsiasi identificazione o provvedimento degli agenti dopo la colluttazione) e non a mere congetture; (ii) il secondo perché la falsità contestata riguarda attestazioni positive (richiesta dei documenti, iniziativa dello scontro, caratteristiche della colluttazione) coerenti tra loro e incompatibili con la ricostruzione difensiva, mentre le eventuali omissioni invocate dal ricorrente avrebbero avuto rilievo solo accessorio. Ha inoltre rigettato la doglianza circa l'operatività del principio nemo tenetur come scriminante, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui non è invocabile per giustificare la falsità in atto pubblico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di giudizio ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione e l'ampiezza dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha richiamato tale limite nella formulazione dei motivi.

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Definisce il criterio del 'dubbio ragionevole' per la pronuncia di assoluzione: la Corte ha precisato che il dubbio deve essere ancorato a elementi processuali oggettivi e non a mere ipotesi congetturali.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama principi sulla motivazione della decisione; il ricorrente lamentava violazione della regola probatoria, ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e fondata su elementi concreti.

  • art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per travisamento del fatto o eccessiva riqualificazione dell'imputazione; il ricorrente ne deduceva nullità per aver la Corte d'appello riformulato fatti, ma la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata mutazione essenziale della fattispecie.

  • art. 51 cod. pen.

    Riguarda le cause di giustificazione (es. legittima difesa). La Corte, richiamando giurisprudenza consolidata, ha precisato che il principio nemo tenetur non può essere invocato quale scriminante per giustificare la falsità in atto pubblico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce conseguenze per il rigetto del ricorso; la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale di carattere organizzativo (tra le novità sul processo a distanza); è citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.

Massime di principio

  • Il dubbio ragionevole nel processo penale deve poggiare su elementi probatori concreti e non su ipotesi meramente congetturali: in assenza di riscontri oggettivi una teoria difensiva può essere ritenuta implausibile.
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni e l'analisi logico-critica delle risultanze processuali rientrano nella valutazione di merito del giudice e, salvo vizi di motivazione, non sono sindacabili in Cassazione come rivalutazione delle prove.
  • Quando la contestazione riguarda attestazioni positive (fatti affermati nell'atto) e la ricostruzione processuale mostra inconsistenze, la falsità dell'atto può essere accertata anche se parte delle circostanze non sono direttamente provate, purché emerga un quadro coerente di incompatibilità con la realtà.
  • Il principio nemo tenetur se detegere non costituisce di regola una scriminante che legittimi la falsificazione di un atto pubblico da parte del pubblico ufficiale: l'interesse probatorio dell'atto pubblico prevale sulla volontà dell'autore di sottrarsi a responsabilità penali.
  • In situazioni simili è utile raccogliere e documentare immediatamente elementi oggettivi (identificazioni, annotazioni, chiamate ad altri colleghi, fotogrammi, registrazioni) che possano comprovare la condotta e la sequenza degli eventi, perché omissioni successive possono essere valutate negativamente dal giudice.
  • La censura per eccessiva riqualificazione o travisamento del fatto (art. 178 c.p.p.) è percorribile solo se la riformulazione dell'imputazione altera sostanzialmente l'oggetto del processo; difficilmente regge se la Corte limita la contestazione a diversi aspetti della stessa vicenda.

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