Cassazione Penale, Sentenza n. 21617/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e principio del ne bis in idem, per presunta identità tra i fatti già giudicati in materia tributaria e quelli contestati nel procedimento di cagionamento doloso del dissesto/frode fallimentare; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. sulla valutazione dell'attendibilità della teste assistita Laura Matterazzo, insufficienza dei riscontri esterni, errata ricostruzione della posizione di "amministratore di fatto" dell'imputato e contestazione della qualificazione come distrazioni di somme ritenute compensi per consulenze; 3) censura sulla graduazione della pena, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla duplicazione della valutazione degli elementi aggravanti (danno patrimoniale e pluralità di fatti).
La decisione
Il Collegio ha ritenuto i motivi infondati o manifestamente infondati e ha sostanzialmente confermato la ricostruzione di merito della Corte d'appello. In particolare: il primo motivo (ne bis in idem) è stato rigettato perché il fatto storico contestato nel processo tributario è distinto, per condotta-nesso causale-evento, da quello costituito dal cagionamento doloso del dissesto e dalla bancarotta; il secondo motivo è stato dichiarato infondato in quanto la Corte d'appello ha valutato correttamente l'attendibilità della teste assistita mediante riscontri esterni autonomi (mail, indici di fraudolenza, perquisizioni) e ha adeguatamente motivato l'esistenza dell'elemento soggettivo e dell'inserimento organico dell'imputato nella gestione aziendale; le censure sulla qualificazione dei compensi e sui tempi di conoscenza dei debiti fiscali non hanno trovato fondamento. Anche le doglianze sulla determinazione della pena e sulle attenuanti sono state respinte come legittime valutazioni di merito. Conseguenza pratica: conferma della condanna di primo grado (pena e misure accessorie) e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Norma ricondotta alla fattispecie di chi cagiona il dissesto della società; la Corte ha ritenuto che la condotta di cagionamento del dissesto costituisce reato di evento distinto dai reati tributari contestati in altro procedimento.
art. 219, comma 1 legge fallimentare
Rilevata l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità; la Corte ha valutato che il danno concreto assume rilievo autonomo ai fini aggravanti quando raggiunge notevole gravità.
art. 216, primo comma, n.1 legge fallimentare
Richiamato quale norma relativa alla bancarotta fraudolenta; la Corte ha distinto la struttura di tali reati dalla fattispecie del cagionamento doloso del dissesto.
Applicazione del principio ne bis in idem verificata secondo la triade 'condotta - nesso causale - evento naturalistico': per escludere la coincidenza tra due fatti devono mancare uno o più elementi della triade; nel caso concreto la coincidenza è stata esclusa.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni del "teste assistito" possono essere utilizzate purché vi siano riscontri esterni autonomi; il giudice valuta unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva senza vincolare una sequenza tassativa.
Richiamato in relazione a precedenti condanne del ricorrente: la Corte ha ritenuto che la precedente condanna per reati tributari non determina automaticamente identità di fatto con il nuovo capo d'imputazione.
d.lgs. 74/2000 (artt. 2 e 8) e d.lgs. 306/1992 (art. 12-quinquies, comma 1)
Normativa tributaria e penale collegata ai fatti già giudicati in altro procedimento; la Corte ha distinto i reati tributari dalle fattispecie fallimentari ai fini del ne bis in idem.
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016 (richiamata)
Citata per definire il criterio di confronto tra fatti ai fini del ne bis in idem: occorre confrontare il fatto storico nella sua conformazione risultante dal processo definitivo con quello posto a base della nuova imputazione, avendo riguardo alla triade condotta-nesso causale-evento.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem in cassazione si applica confrontando il "fatto storico" secondo la triade condotta-nesso causale-evento; una diversa qualificazione giuridica non basta se la triade coincide, e viceversa la triade può escludere identità anche se ci sono elementi sovrapponibili.
- Le dichiarazioni di un "teste assistito" (coimputato che ha reso dichiarazioni dopo avere definito il procedimento) possono essere valorizzate se sussistono riscontri esterni autonomi: il giudice deve valutare unitariamente attendibilità soggettiva e riscontri oggettivi, senza rigide prescrizioni di sequenza.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può essere accertata in base a indici indiziari (email, direttive al personale, artifici contabili, perquisizioni) che dimostrino l'inserimento organico e la posizione direttiva nella gestione aziendale, anche se formalmente non risultano atti deliberativi a suo nome.
- Compensi percepiti dall'amministratore o presunto consulente possono essere qualificati come distrazione se non giustificati da attività reali e documentabili; delibere "pro forma" o assenza di elementi confrontabili non legittimano automaticamente i prelievi.
- La valutazione della pena e delle attenuanti è principalmente discrezionale del giudice di merito: la mera anzianità temporale dei fatti o l'assenza di precedenti non impongono l'automatica concessione delle attenuanti generiche se non vi sono elementi positivi a favore.
- La rilevanza dei tempi di conoscenza degli accertamenti fiscali da parte dell'Erario non esonera gli "intranei" (soggetti coinvolti nella gestione) dall'essere ritenuti consapevoli dell'inadempimento tributario e delle sue conseguenze quando risultino altri indici di gestione e direzione fraudolenta.
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