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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00317/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto un motivo unico denunciando violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione con riguardo al rifiuto di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si è sostenuto che le lesioni riportate dalle persone offese erano lievissime, che la ricorrente si era fermata dopo l'incidente e, seppure successivamente, aveva contattato i Carabinieri senza negare l'evento; inoltre si è richiamato che le persone offese non si erano costituite parte civile. Si è quindi dedotta la possibilità che il fatto rientrasse nella particolare tenuità ex art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito: la ricorrente aveva guidato un'autovettura appartenente alla madre pur essendo priva di patente (ritirata circa due mesi prima), avendo sottratto il mezzo di nascosto; dopo l'urto si è allontanata con modalità e motivazioni non convincenti e non ha dato assistenza alle persone offese, le quali riportarono lesioni guaribili in 20 giorni. I giudici hanno ritenuto sussistente il bisogno di pena in relazione alla condotta e alle conseguenze dell'incidente, richiamando i criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In primo grado la ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 189, comma 7, cod. strada; era invece stata assolta con riguardo agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8 cod. strada

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 189, comma 7

    Norma contestata in relazione alla guida senza patente dopo il ritiro e alle conseguenze dell'incidente; la corte ha confermato la condanna per il fatto accertato (guida nonostante il ritiro della patente e omissione di assistenza con lesioni alle persone offese)

  • Codice della Strada, art. 186, comma 7

    Richiamato tra le imputazioni originarie ma la ricorrente è stata assolta rispetto a questo comma; il giudice di merito ha distinto le diverse fattispecie e ritenuto non provata la contestazione sotto questo capo

  • Codice della Strada, art. 187, comma 8

    Analogamente contestato in primo grado ma la ricorrente è stata assolta per questo capo

  • Codice Penale, art. 133

    Articolo richiamato quale criterio di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto e per la commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente considerato i parametri previsti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno/pericolo) e abbia motivato la decisione di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle spese e delle sanzioni in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la corte ha ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa che avrebbe escluso l'imposizione della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): lesioni lievi non determinano automaticamente la tenuità
  • Il comportamento post-incidente (es. fermarsi, prestare soccorso, avvisare le autorità) è rilevante ma deve essere provato e valutato nel contesto complessivo: azioni formali successive non cancellano condotte iniziali incompatibili con la tenuità
  • La sottrazione del veicolo al proprietario e la guida senza patente sono elementi fattuali che aggravano la valutazione della colpevolezza e possono escludere l'applicazione della causa di non punibilità
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti i singoli criteri dell'art. 133 c.p., ma deve indicare quelli ritenuti rilevanti e motivare la scelta; la mera rivalutazione critica di elementi di fatto da parte della difesa non fonda tipicamente ricorso in Cassazione
  • Un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione dei fatti e della prova rispetto ai giudici di merito è spesso dichiarato inammissibile; conseguentemente, l'insuccesso del ricorso può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente (es. Cassa delle ammende)

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