Cassazione Civile, Sentenza n. 26674/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della CTR Molise che aveva annullato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2014 notificati a Finanziaria Investments SGR (poi AQA Capital subentrata come SGR), e che aveva riconosciuto alla SGR l'esenzione IMU prevista per i "beni-merce invenduti" delle "imprese costruttrici". Il Comune sosteneva che per "impresa costruttrice" va intesa l'impresa che svolge attività edile e non una società di gestione del risparmio; in Cassazione deduceva violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civili (tra cui art. 2 d.l. 31/8/2013, n. 102 conv. l. 214/2013 e art. 13 d.l. 6/12/2011, n. 201 conv. l. 124/2011) per aver la CTR attribuito la qualifica di "impresa costruttrice" alla SGR.
La decisione
Prima dell'esame della causa in diritto le parti hanno raggiunto un accordo transattivo (definizione di tutti i giudizi e piena compensazione delle spese di lite) notificato il 11/09/2025 e confermato in udienza. La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso e della accettazione da parte della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della questione sostanziale (qualifica di "impresa costruttrice" per la SGR) e la Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (nessun versamento aggiuntivo dovuto in ragione dell'estinzione).
Norme richiamate
art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102 conv. dalla legge 28 ottobre 2013, n. 214
Norma che ha introdotto agevolazioni/esenzioni IMU per i beni-merce invenduti delle "imprese costruttrici"; nella controversia la CTR aveva ritenuto la norma applicabile anche alla SGR, ma la Cassazione non ha deciso sul merito in quanto il giudizio è stato estinto per transazione.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124
Norma richiamata nel ricorso in relazione all'interpretazione dell'ambito soggettivo dell'esenzione IMU; la Corte non ha risolto la questione sostanziale perché la causa si è estinta.
art. 33 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Richiamato nel ricorso in via correlata alle norme che disciplinano la qualificazione delle società finanziarie; nessuna statuizione interpretativa di merito resa dalla Corte a causa dell'estinzione.
art. 4 d.m. 5 marzo 2015, n. 30
Norma tecnica richiamata nel quadro normativo della questione IMU; la sua interpretazione concreta non è stata oggetto di decisione definitiva.
art. 14 disposizioni prel. c.c.
Richiamata tra le norme invocate in relazione all'interpretazione contrattuale e patrimoniale; nessuna pronuncia di merito essendo la causa estinta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sulla cassazione per violazione di legge; invocata nel ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione delle norme tributarie.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sulla inammissibilità per difetto di autosufficienza degli atti; evocata nel controricorso come eccezione procedurale all'ammissibilità del ricorso del Comune.
Richiamato proceduralmente in relazione ai depositi e memorie svolti dalle parti durante il processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
La Corte ha ritenuto che la norma (che impone ulteriori versamenti in caso di soccombenza per taluni casi) non sia applicabile alla fattispecie di estinzione del giudizio per transazione; la disposizione è interpretata in senso restrittivo e come normativa sanzionatoria, quindi non operante in caso di estinzione della causa.
Massime di principio
- La definizione di "impresa costruttrice" ai fini dell'esenzione IMU è questione sostanziale che richiede valutazione fattuale e documentale: va dimostrata l'effettiva attività costruttrice e la qualifica dei beni come "merci invendute"; la semplice gestione di immobili da parte di una SGR non è automaticamente equivalente all'attività dell'impresa costruttrice.
- Se le parti concordano una transazione che comporta la rinuncia al gravame e la compensazione integrale delle spese, il giudizio si estingue e il giudice non decide sul merito della controversia; di conseguenza non viene creato precedente giurisprudenziale vincolante sulla questione sostanziale.
- In caso di estinzione per transazione non si applicano automaticamente disposizioni di natura sanzionatoria o integrative dei contributi processuali (p.es. art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002), che richiedono una pronuncia di merito o condizioni specifiche per la loro operatività.
- Quando si contesta l'applicabilità di agevolazioni/esoneri tributarî a soggetti non tradizionali (es. SGR), è fondamentale esibire elementi probatori chiari: codice ATECO, oggetto sociale, fatturati riconducibili all'attività edilizia, documentazione relativa ai lotti invenduti e alla loro destinazione fiscale.
- In Cassazione è possibile sollevare eccezioni procedurali (inammissibilità per difetto di autosufficienza, mescolanza di motivi, questioni di fatto non censurabili), ma tali questioni non vengono più esaminate se le parti chiudono il contenzioso per transazione.
- Per chi si trova in situazione simile, valutare preventivamente costi/benefici del contenzioso: la transazione può essere preferibile quando il rischio di soccombenza è incerto e le spese processuali o la durata del giudizio rendono efficace la definizione concordata.
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