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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26699/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in sette motivi: principale censura di inammissibilità dell'appello proposto da Colonia S.r.l. per violazione degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., poiché il valore della controversia (decreto ingiuntivo di € 960,00 oltre interessi) è inferiore a € 1.100 e pertanto la sentenza del giudice di pace doveva essere decisa secondo equità e soggetta a limiti di appellabilità; ulteriori censure riguardavano omissione o apparenza della motivazione, la presunta fonte dell'obbligazione in un "regolamento" non specificato, errori di fatto sulla esistenza del regolamento al tempo dell'acquisto, questioni sull'opponibilità del regolamento, determinazione del contenuto dell'obbligazione e la prova del quantum del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che il Tribunale di Ravenna abbia erroneamente dichiarato ammissibile l'appello della Colonia S.r.l. non applicando i limiti di cui agli artt. 113 e 339 c.p.c. per le cause di valore non superiore a € 1.100. Avendo accertato l'errore di rito (error in iudicando de iure procedendo), la Corte non ha esaminato nel merito le altre censure, le ha ritenute assorbite e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ravenna in persona di diverso magistrato per nuovo esame, demandando al giudice di rinvio di verificare l'ammissibilità dei motivi di appello rispetto ai limiti di legge e di decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    art. 113, comma 2, c.p.c. (decisione secondo equità per cause di valore non superiore a €1.100)

    Per le controversie di valore non superiore a €1.100 la decisione del giudice di pace deve essere resa secondo equità; le regole applicate dal giudice devono essere lette in chiave equitativa e non sono sindacabili in cassazione per violazione di legge salvo i limiti stabiliti

  • art. 339 c.p.c.

    art. 339, comma 3, c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili soltanto per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia; l'appellante deve specificare tali limiti nell'atto di gravame

  • art. 10 c.p.c.

    determinazione del valore della causa dalla domanda (qui: €960,00 oltre interessi)

    Il valore della causa si determina dalla domanda o dalla richiesta di decreto ingiuntivo; in questo caso il valore era inferiore a €1.100, attivando il regime di cui all'art. 113 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al quantum

    Riguarda la determinazione e la prova del credito; la Corte ha ritenuto però che il Tribunale abbia deciso l'ammissibilità dell'appello in violazione del regime speciale delle cause di piccolo valore, di modo che la questione dovrà essere riesaminata

  • art. 111 Cost.

    Invocata dal ricorrente per censurare omissione o apparenza della motivazione; la Corte ha assorbito tali censure dopo aver deciso per la cassazione per il vizio di rito

Massime di principio

  • Se il valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., è pari o inferiore a €1.100, la decisione del giudice di pace deve essere resa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.
  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili in modo limitato (art. 339, comma 3): soltanto per vizi del procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia; non può essere impugnata liberamente la valutazione di merito dei fatti e della prova se non nei limiti predetti
  • Un tribunale d'appello che ammette e decide l'appello su questioni di merito in una causa da giudice di pace decisa secondo equità commette un vizio di rito che può dare luogo a cassazione con rinvio
  • La Corte di cassazione, in presenza di un error in iudicando de iure procedendo, non può sostituirsi al giudice di merito per valutare direttamente la prova, ma deve cassare e rinviare la causa per un nuovo esame conforme ai principi indicati
  • Nelle opposizioni a decreti ingiuntivi il valore per l'applicazione delle regole speciali è quello indicato nella richiesta di decreto: è essenziale verificare tale valore prima di valutare l'ammissibilità dell'appello
  • Se si intende impugnare una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità per questioni probatorie o di valutazione del quantum, l'appello deve specificare come tali censure eccedano i limiti fissati dall'art. 339, comma 3 (es. violazione di principi costituzionali o regolatori della materia)

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