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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26690/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n.1180/2024 che, accogliendo il reclamo ex art.50 CCII, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società. Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione degli artt.1957 c.c. e 37 CCII, sostenendo che la corte d'appello avesse erratamente ritenuto la legittimazione attiva del creditore per una presunta "garanzia atipica" costituita da un assegno bancario emesso in favore del creditore, omettendo di valorizzare il nesso causale con una scrittura di riconoscimento del debito e qualificando indebitamente l'assegno come autonoma garanzia anziché come adempimento della fideiussione

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza d'appello è stata comunicata integralmente il 10.07.2024 (dies a quo) mentre la notifica del ricorso è avvenuta il 03.09.2024, oltre il termine dimezzato di 30 giorni previsto dall'art.51, comma 13, CCII applicabile anche al ricorso avverso l'art.50, comma 5, CCII. Il collegio ha pertanto escluso l'esame del merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi indicati in Euro 7.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge), nonché al raddoppio del contributo unificato ove dovuto

Norme richiamate

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art.50

    L'art.50, comma 5 attribuisce alla corte d'appello la competenza a dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale; tale sentenza è impugnabile per cassazione secondo il regime delle impugnazioni del CCII

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art.51

    L'art.51, comma 13 fissa il termine dimezzato di 30 giorni per il ricorso in cassazione avverso determinate pronunce della corte d'appello; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine anche alle sentenze rese ai sensi dell'art.50, comma 5

  • Codice civile (c.c.), art.1957

    La norma è stata richiamata nella motivazione di merito dalla corte territoriale in relazione alla decadenza del fideiussore/garante; il ricorrente contestava la qualificazione della garanzia come atipica e l'applicazione della decadenza, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità processuale

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art.37

    Richiamato come riferimento alla legittimazione ad agire del creditore nell'ambito dell'istanza per apertura della liquidazione giudiziale; la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la legittimazione del ricorrente istante

  • Codice di procedura civile (c.p.c.), art.325

    Citato nel confronto con i termini ordinari di impugnazione; la Corte ha spiegato che il termine speciale del CCII prevale sul termine ordinario previsto dal combinato art.111 Cost. e art.325 c.p.c.

  • Costituzione, art.111

    Richiamato nel confronto tra il termine ordinario di 60 giorni e il termine speciale dimezzato previsto dal CCII; la Corte ha ritenuto applicabile il termine speciale di 30 giorni

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art.9

    Stabilisce che la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal CCII salvo diversa disposizione; la Corte ha ricordato che i termini del CCII non sono soggetti alla sospensione feriale

  • Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), art.49

    Richiamato per indicare i provvedimenti di competenza del tribunale cui la corte rimette gli atti dopo la sentenza d'apertura della liquidazione giudiziale

  • D.P.R. n.115/2002, art.13

    comma 1‑quater (come inserito dall'art.1, comma 17, l. n.228/2012)

    Citato in relazione al contributo unificato e alla possibilità di raddoppio del contributo in caso di inammissibilità del ricorso

  • Legge n.742/1969, art.1

    Riferimento storico sulla sospensione feriale; la Corte ha osservato che la sospensione feriale non opera nei procedimenti CCII per effetto dell'art.9 CCII

Massime di principio

  • Quando la corte d'appello, ai sensi dell'art.50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza, il ricorso per cassazione contro tale sentenza è soggetto al termine speciale dimezzato di 30 giorni previsto dall'art.51, comma 13, CCII
  • Il dies a quo per il conteggio del termine di impugnazione è la comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria; notifiche tardive oltre il termine dimezzato comportano inammissibilità del ricorso senza esame del merito
  • I termini processuali disciplinati dal CCII non sono soggetti alla sospensione feriale (art.9 CCII), per cui non si applica la sospensione estiva dei termini
  • Le questioni di merito relative alla qualificazione di strumenti di garanzia (fideiussione tipica vs garanzia atipica tramite assegno) incidono sulla prescrizione/decadenza e sulla legittimazione del creditore, ma non possono essere esaminate se il ricorso è inammissibile per motivi processuali
  • In contenziosi d'insolvenza è essenziale verificare immediatamente i termini di impugnazione speciali previsti dal CCII e notificare tempestivamente gli atti; eccezioni di tardività sollevate dal resistente o dal PM possono precludere l'esame del merito
  • Se si contesta la natura accessoria di una garanzia rispetto a un'obbligazione principale, conviene far emergere e documentare chiaramente il nesso causale (scritture private, titoli di pagamento, corrispondenza) già nei gradi precedenti per evitare esiti sfavorevoli in sede di merito

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