Cassazione Civile, Ordinanza n. 18506/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, ritenendo rituale la rinuncia stessa. Ha compensato integralmente le spese giudiziali tra le parti. Ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo la pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione per imposta complementare sulle successioni emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito della dichiarazione di successione presentata dagli eredi della de cuius, nella quale erano indicate anche somme di denaro depositate presso due istituti bancari. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Commissione tributaria regionale aveva accolto la revocazione proposta dall'Ufficio avverso una precedente decisione e, in sede rescissoria, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione perché la medesima questione era stata già definita in altro giudizio di legittimità. La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia, intervenuta prima dell'adunanza e sottoscritta dalle parti e dai difensori, e ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento. Ha inoltre ritenuto compensabili le spese di lite, tenuto conto delle ragioni poste a base della rinuncia, ed ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione del giudizio era per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale ed è sottoscritta dalle parti e dai difensori.
Il giudice che dichiara l'estinzione può condannare la parte che ha dato causa all'estinzione alle spese, con possibilità di compensazione secondo le regole generali.
È consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali quando ne ricorrano i presupposti.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina sulle spese del processo tributario si coordina con le norme processuali civili, consentendo la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo pari al contributo unificato è applicabile solo nelle ipotesi previste dalla norma; la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia non vi rientra.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato, ma la sua applicazione resta limitata ai casi contemplati dalla disciplina richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualemente prima dell'adunanza camerale e sottoscritta da parte e difensore, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia e produce effetti processuali immediati, con passaggio in giudicato della decisione impugnata e venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate totalmento o parzialmente, ove le ragioni della rinuncia e le circostanze del caso lo giustifichino.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si definisce per estinzione, trattandosi di previsione eccezionale di stretta interpretazione.
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