Cassazione Penale, Ordinanza n. 13995/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico per indeterminatezza e non conforme ai requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato, già confermata in appello, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 5 luglio 2024, che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. L'unico motivo di ricorso contestava la sussistenza del reato rispetto al modello legale astratto, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata: il ricorso non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione di merito fossero erronei, né consentiva di comprendere i rilievi formulati e di esercitare il sindacato di legittimità. La Corte ha quindi reputato il motivo privo dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone specificità e determinatezza dei motivi di impugnazione; il motivo generico e indeterminato è inidoneo a introdurre validamente il sindacato di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e circostanziati: una censura meramente assertiva, generica o indeterminata è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare puntualmente gli errori denunciati e gli elementi fattuali o logici posti a base della doglianza.
- La deduzione della insussistenza del reato, se formulata in modo astratto e non collegata ai passaggi decisivi della motivazione di merito, non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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