Cassazione Civile, Ordinanza n. 23306/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una socia assegnataria di un alloggio di cooperativa aveva assunto, con accollo parziale, il debito della cooperativa verso la banca derivante da un mutuo fondiario. La banca aveva intimato precetto per il residuo dovuto e la debitrice aveva proposto opposizione, respinta sia in primo grado sia in appello. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sulla trasparenza bancaria, correttezza e buona fede, nonché dell'art. 474 c.p.c. e del contratto di mutuo/frazionamento, sostenendo di non aver ricevuto un nuovo piano di ammortamento dopo il frazionamento, di non essere stata posta in condizione di contestare l'importo precettato, e che la banca avesse illegittimamente rifiutato i pagamenti offerti e che il mutuo non fosse stato erogato in un'unica soluzione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, lamentando che la banca avesse unilateralmente creato la situazione di sofferenza, sospeso il finanziamento, aperto un nuovo conto senza consenso, richiesto una rinegoziazione, rifiutato pagamenti mediante assegni, effettuato addebiti tramite RID di importo superiore e interrotto le comunicazioni sugli aggiornamenti delle rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non rispettava l'onere di specificità richiesto per la denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., risolvendosi in realtà in una richiesta di rivalutazione del fatto e non confrontandosi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'avvenuta erogazione della somma e la mancata contestazione dell'esattezza del credito precettato. Ha poi dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo: ha escluso una contraddizione logica nell'affermare che la banca non fosse tenuta a predisporre un nuovo piano di ammortamento e che, di fatto, la debitrice avesse pagato per quasi due anni secondo il piano poi utilizzato nel precetto; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame perché non erano state adempiute le condizioni di specificità richieste, anche in ragione della 'doppia conforme' e della mancata indicazione del fatto storico decisivo, del suo dibattito processuale e della sua decisività. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il contratto di mutuo può valere come titolo esecutivo solo se risulta l'effettiva erogazione della somma mutuata; la verifica di tale presupposto resta centrale nella legittimità dell'esecuzione.
la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione delle norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la sentenza impugnata; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
i motivi di ricorso devono essere specifici e attinenti al decisum; la mancanza di un confronto puntuale con la ratio decidendi comporta inammissibilità.
è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso e i dati da cui esso risulta, oltre al momento e al modo in cui è stato discusso nel processo.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso, a sostegno della specifica deduzione del fatto decisivo omesso.
nel contratto di accollo il debitore accollante può assumere il debito senza partecipazione del creditore; la mancata predisposizione di un nuovo piano di ammortamento non integra di per sé inadempimento della banca se questa non è parte dell'accollo.
il creditore ha diritto di rifiutare un adempimento parziale; il rifiuto dei pagamenti offerti per sole rate correnti non giustifica l'inadempimento pregresso.
richiamato dalla ricorrente in chiave di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva della norma.
richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inidonee a scalfire la decisione di merito.
art. 116 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
invocato dalla ricorrente in tema di trasparenza bancaria e informazione contrattuale, ma senza una censura specifica e decisiva sulla ratio decidendi.
art. 127 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
richiamato unitamente alle norme sulla trasparenza bancaria; la Corte non ne ha tratto un autonomo principio decisivo, reputando il motivo inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non è sufficiente invocare formalmente una norma: occorre indicare con precisione quale precetto sia stato violato, quale sia l'errore di interpretazione del giudice di merito e come tale errore incida sulla decisione.
- Le censure che mirano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili se formalmente incardinate come violazione di legge.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca profili marginali o diversi da quelli decisivi posti a base della decisione, è inammissibile.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o di circostanze generiche.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca omesso esame di fatti deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Nel contratto di accollo il creditore che non vi ha partecipato non è tenuto, per ciò solo, a rilasciare nuovi piani di ammortamento o a modificare unilateralmente la documentazione del rapporto originario.
- Il creditore può rifiutare l'adempimento parziale; l'offerta di pagare solo le rate correnti non elimina il pregresso inadempimento né impedisce l'azione esecutiva per il residuo dovuto.
- Ai fini dell'utilizzabilità del mutuo come titolo esecutivo è decisiva l'effettiva erogazione della somma mutuata, ma la relativa contestazione deve essere dedotta in modo puntuale e coerente con la sentenza impugnata.
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