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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32147/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le controricorrenti avevano impugnato la cartella di pagamento relativa all'i.n.v.i.m. per una compravendita del 1995, deducendo la decadenza dell'Ufficio ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 602/1973 (termine decadenziale) e la nullità dell'iscrizione a ruolo per illegittima rettifica. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) motivazione meramente apparente della sentenza d'appello (omessa valutazione delle censure) e 2) errata applicazione dei termini di decadenza, sostenendo che all'i.n.v.i.m. si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non le regole di decadenza previste dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Sul primo motivo ha ritenuto irrilevante la presunta carenza motivazionale trattandosi di questione strettamente giuridica che la Corte stessa può integrare o decidere ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; sul secondo motivo ha confermato che, ratione temporis, alla fattispecie (atto divenuto definitivo nel settembre 1997) si applicava la disciplina previgente: l'i.n.v.i.m. era assoggettata, per rinvio, alla disciplina dell'imposta di registro e, prima del 1/7/1999, l'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 (comma 3) imponeva l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla definitività, a pena di decadenza. Poiché l'iscrizione non è avvenuta nei termini, è maturata la decadenza dell'Ufficio. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese per complessivi euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per spese vive, onorari generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate, in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati ... entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    Nella versione ratione temporis applicabile al caso (ante 1/7/1999) l'art. 17 comma 3 si estendeva anche alle imposte indirette tramite i rinvii normativi, imponendo il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo entro il 31/12 dell'anno successivo alla definitività.

  • art. 19 d.P.R. 11 dicembre 1972, n. 643

    l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ...

    Stabilisce che l'i.n.v.i.m. si liquida e riscuote con riferimento, di regola, alla disciplina dell'imposta di registro; tale rinvio consente di applicare alla i.n.v.i.m. le regole di decadenza dell'imposta di registro quando non vi è una disciplina specifica diversa.

  • art. 31 d.P.R. (rinvio normativo)

    Per la liquidazione e la riscossione della imposta e delle soprattasse ... si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro o all'imposta di successione

    Ulteriore rinvio volto a coordinare la disciplina applicabile; in caso di vendita prevale la disciplina dell'imposta di registro salvo lacune da colmare con la disciplina della successione.

  • art. 23 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    A far data dal 1/7/1999 la modifica ha limitato l'applicazione dell'art. 17 alle sole imposte dirette e, per rinvio, all'IVA; non ha effetto retroattivo per atti già definitivi quando il precedente termine era già scaduto.

  • principio tempus regit actum

    Le norme procedurali/regolatrici del termine devono essere applicate secondo la disciplina vigente al momento in cui l'atto si consolida: modifiche successive non prorogano termini decadenziali già scaduti.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza di mancanza di motivazione su questione di diritto e in assenza di necessità di accertamenti di fatto, di correggere la motivazione o decidere la questione nel merito senza rinvio, per ragioni di economia processuale e durata del processo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza motivazionale); nel caso la Corte ha ritenuto il motivo infondato perchè la soluzione giuridica di merito era corretta e valutabile ex art. 384 c.p.c.

Massime di principio

  • Calcolare il termine decadenziale "ratione temporis": si applica la disciplina vigente alla data in cui l'atto amministrativo è divenuto definitivo; modifiche normative successive non prorogano termini già prescritti o decaduti.
  • Per l'i.n.v.i.m. con atti divenuti definitivi prima del 1/7/1999 va verificato il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro e, quindi, l'applicabilità dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 e del termine per l'iscrizione a ruolo (31/12 dell'anno successivo).
  • Se la censura è una mancanza di motivazione su questione puramente giuridica, la Corte di Cassazione può correggere la motivazione o decidere la questione nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.
  • La parte che lamenta carenza motivazionale deve dimostrare che l'errore incide sulla soluzione di diritto; la mera mancata esplicitazione delle argomentazioni non è sufficiente quando la decisione di merito sia comunque corretta.
  • In caso di soccombenza della pubblica amministrazione nelle controversie tributarie la condanna alle spese è ordinaria; l'importo va valutato in base al dispositivo e alla liquidazione della Corte.
  • Prima di contestare gli effetti della modifica normativa, verificare sempre la data di definitività dell'atto e i rinvii normativi applicabili per stabilire il termine esatto di decadenza o prescrizione.

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