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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25508/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso proposta da un ex dipendente di un istituto bancario, che chiedeva la restituzione di una parte delle ritenute fiscali operate dal fondo pensioni al momento della liquidazione della prestazione spettantegli. Il contribuente sosteneva che, nel calcolo della base imponibile, avessero dovuto essere dedotti i contributi versati come dipendente fino al 31/12/1994 nei limiti del 7,5% della retribuzione imponibile annua, ai sensi della disciplina TUIR ratione temporis vigente. La CTP aveva accolto il ricorso limitatamente ai contributi versati nella misura del 4% del reddito e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo non idonea a smentire la tesi del contribuente la dichiarazione del sostituto d'imposta prodotta dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR, sostenendo che, in presenza del meccanismo di incrocio contributivo adottato dalla banca, i versamenti del lavoratore al fondo non avevano natura obbligatoria e quindi non erano detraibili/esenti; l'unico rapporto previdenziale rilevante ai fini della deduzione sarebbe stato quello obbligatorio per legge.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ritiene infatti, in conformità a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che le somme erogate dal fondo di previdenza complementare per il personale bancario costituiscano reddito imponibile per l'intero importo, compresi i contributi versati dal lavoratore, poiché questi hanno natura facoltativa in quanto fondati sulla convenzione tra le parti e non su un obbligo di legge. Solo i contributi previdenziali obbligatori, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, restano esclusi dalla base imponibile e non consentono l'esenzione pro quota invocata dal contribuente. Quanto alle spese, la Corte compensa integralmente quelle dei gradi di merito, mentre pone quelle del giudizio di legittimità a carico del resistente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale bancario, l'imponibile IRPEF comprende anche i contributi versati dal lavoratore se tali contributi hanno natura facoltativa e trovano titolo nella convenzione tra le parti.
  • L'esclusione dalla base imponibile e l'esenzione pro quota previste dalla disciplina fiscale dei contributi previdenziali operano solo per i contributi di carattere obbligatorio, cioè versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
  • La qualificazione della contribuzione come obbligatoria o facoltativa è decisiva ai fini fiscali: se manca l'obbligatorietà legale, non può riconoscersi la deducibilità/esenzione invocata dal contribuente.
  • Quando il principio di diritto applicabile è già consolidato e non servono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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