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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32820/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del riesame che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP (31/01/2022) di una vettura intestata alla moglie di Giacomo, di preziosi, di euro 17.315 nella disponibilità di Giacomo e di preziosi e di un ritaglio di cuoio con stemma della Repubblica nella disponibilità di Maverik. Si contestava in unico motivo, nei limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: (i) la carenza e la manifesta illogicità della motivazione circa la pertinenzialità dei beni al reato di furto in abitazione (art. 494 e 624-bis cod. pen.), in particolare per i riconoscimenti resi dalle persone offese (Bozzano/Pilla, Mantica) ritenuti generici; (ii) la carenza di motivazione e l'assenza del fumus commissi delicti in relazione ai delitti di ricettazione (art. 648 cod. pen.) ascritti a Giacomo (capo N) e Maverik (capo P), con critica alla generalizzazione della provenienza delittuosa ai gioielli non riconosciuti e al denaro, all'eccessiva valorizzazione del luogo di custodia e alla mancata indicazione nei capi di imputazione della specifica provenienza delittuosa e del delitto presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure svolte dai ricorrenti attengono a vizi di valutazione o di motivazione non consentiti in cassazione avverso ordinanze su misure reali (art. 325 c.p.p.), salvo che si tratti di motivazione totalmente inesistente o apparente; nel caso concreto il Collegio del riesame aveva motivato adeguatamente, richiamando dichiarazioni in atti e modalità di custodia, e le censure sono state pertanto qualificate come impugnazioni di fatto delle valutazioni probatorie. Alcune dedotte omissioni sono state inoltre ritenute censure inedite perché non sollevate in udienza. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, in tema di ricettazione, la provenienza delittuosa può essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame delle misure cautelari; citato come norma che ha dato luogo al riesame decisione del Tribunale di Genova.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in tema di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; dunque inammissibili le censure che siano semplici critiche di merito sui fatti o sulla motivazione non totalmente inesistente.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura dei ricorrenti circa la motivazione sulla pertinenzialità dei beni; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione operata dal Collegio del riesame fosse adeguatamente motivata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di motivazione e degli estremi di censura in cassazione: non sono ammesse censure meramente critiche della motivazione se non quando la motivazione sia del tutto inesistente o apparente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Collegata al principio che la totale mancanza o apparenza della motivazione può comportare nullità, e dunque consentire censure di motivazione in Cassazione quando effettivamente sussista.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ricorda che, per questo reato, la provenienza delittuosa del bene può essere desunta da elementi fattuali quali natura, caratteristiche e modalità di occultamento del bene.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto in abitazione richiamata rispetto ai capi contestati; la pertinenzialità dei beni a tali reati è stata valutata dal Collegio del riesame sulla base delle risultanze e dei riconoscimenti.

  • art. 494 cod. pen.

    Richiamata tra i reati per i quali sono indagati gli imputati (reati contro il patrimonio), contestualizza le imputazioni originarie.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali e sanzioni in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze su misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è luogo per rinnovare critiche sulla valutazione dei fatti o della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
  • La motivazione è considerata adeguata se il giudice di riesame indica le ragioni specifiche fondanti la decisione, richiamando elementi probatori formatisi in atti; contestazioni che contestano la valutazione probatoria sono in genere inammissibili in Cassazione.
  • Le censure non sollevate in udienza possono essere ritenute inedite e quindi inammissibili in cassazione; è essenziale opporre le eccezioni in sede di riesame quando consentito.
  • In materia di ricettazione, la provenienza delittuosa può essere desunta anche senza sentenza definitiva sul reato presupposto: la natura, le caratteristiche e le modalità di occultamento del bene possono costituire indizi idonei al fumus commissi delicti.
  • Beni fungibili o 'seriali' (es. monete marchiate) richiedono attenzione probatoria: sebbene possano essere più difficili da collegare a un singolo furto, la loro natura non esclude a priori la possibilità di dedurne la provenienza illecita ove sussistano indizi concreti.
  • Chi impugna deve evitare argomentazioni meramente generiche o apodittiche: le doglianze sulla motivazione devono puntare a vizi di tale gravità da configurare motivazione inesistente o apparente per essere ammissibili in Cassazione.
  • Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie e spese processuali per ricorsi considerati manifestamente infondati o inammissibili; valutare la fondatezza giuridica e procedurale prima di proporre ricorso.

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