Cassazione Penale, Ordinanza n. 07143/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato, con recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma 2, c.p. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse un furto aggravato ma, al più, un'appropriazione indebita; (2) violazione di legge per l'erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p., per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e per l'eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura sollecitasse una non consentita rilettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, perché la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e sulla determinazione della pena, trattandosi di sanzione in misura media o prossima al minimo, rispetto alla quale non è richiesta una motivazione analitica specifica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 99, comma 2, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
sono le norme poste a fondamento della condanna per furto aggravato con recidiva contestata; nel caso concreto la Corte d'appello aveva confermato la qualificazione del fatto e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.
la modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire la rilettura del fatto o la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito.
l'omesso riconoscimento dell'attenuante è stato ritenuto insindacabile nel caso concreto, in presenza di motivazione adeguata del giudice di merito.
l'aggravante è stata ritenuta correttamente applicata perché il bene sottratto era destinato a pubblico servizio.
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
norma incriminatrice del furto, richiamata ai fini della qualificazione giuridica del fatto.
norma sulle aggravanti del furto, richiamata in relazione sia al numero 2 sia al numero 7.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rilettura del materiale probatorio e la sostituzione della valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante una generica prospettazione alternativa del compendio probatorio, ma richiede il confronto specifico con la logica argomentativa della sentenza impugnata.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando si traduce in una critica meramente fattuale alla ricostruzione operata dai giudici di merito.
- La motivazione sulla commisurazione della pena può essere sintetica quando la sanzione è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, perché la scelta rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Le censure sulle circostanze aggravanti o attenuanti sono inammissibili in cassazione se la sentenza impugnata offre una motivazione non manifestamente illogica e coerente con il dato normativo.
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