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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09295/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto la banca chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su rapporti di conto corrente, previa rideterminazione del saldo, deducendo l'applicazione di interessi oltre soglia o comunque non pattuiti, anatocismo in violazione della legge e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, valute e spese illegittime, commissione di massimo scoperto senza convenzione e giroconti di competenze su conti accessori senza titolo. Rigettata la domanda in primo grado per difetto di prova e respinto l'appello, la ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente addossato all'attrice l'onere di produrre i contratti di conto corrente; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 210 c.p.c. e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, censurando il rigetto dell'istanza di esibizione documentale e rilevando la mancata considerazione dell'assenza di contratti per alcuni conti correnti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'impianto della sentenza impugnata in punto di riparto dell'onere della prova nelle azioni di ripetizione dell'indebito fondate sulla nullità di clausole del contratto di conto corrente: la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava sul cliente-attore e non può essere spostata sulla banca per il solo principio di vicinanza della prova. Ha precisato che la produzione del contratto non è sempre indispensabile, potendo la prova essere data anche con altri mezzi, ma nel caso concreto la censura della ricorrente era comunque infondata perché fondata sull'erroneo assunto che spettasse alla banca produrre il contratto. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non localizzava e specificava adeguatamente la documentazione richiamata e non chiariva se i contratti relativi ai conti ulteriori fossero nella disponibilità della banca. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'inesistenza della giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava sul cliente che agisce in ripetizione dell'indebito; non si trasferisce automaticamente sulla banca

  • art. 116 c.p.c.

    la prova può essere integrata anche tramite presunzioni e argomenti di prova desunti dal comportamento processuale della controparte

  • art. 210 c.p.c.

    l'istanza di esibizione non può essere accolta se il motivo non è autosufficiente e non chiarisce la concreta disponibilità della documentazione richiesta

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non merita consenso

  • art. 117 t.u.b.

    i contratti bancari soggetti alla disciplina introdotta dalla normativa bancaria devono essere redatti per iscritto a pena di nullità

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    la pattuizione di interessi ultralegali richiede la forma scritta ad substantiam; in mancanza il patto è nullo

  • delibera CICR del 9 febbraio 2000

    richiamata quale parametro per la legittimità della capitalizzazione degli interessi, ma nel caso concreto la questione resta assorbita dal profilo probatorio

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario fondato sulla nullità di clausole del conto corrente, il cliente che agisce deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti eseguiti, anche se ciò implica la prova di un fatto negativo.
  • La produzione del contratto di conto corrente non è indefettibilmente necessaria, ma la sua mancata produzione non trasferisce alla banca l'onere probatorio; il cliente può avvalersi anche di altri mezzi di prova, purché allegazioni e deduzioni siano specifiche.
  • Il principio di vicinanza della prova non opera per spostare sulla banca l'onere di provare il contenuto del contratto quando il documento, di regola, è nella disponibilità di entrambe le parti al momento della sottoscrizione.
  • L'istanza di esibizione documentale o le censure relative al suo rigetto devono essere formulate in modo autosufficiente, indicando con precisione il documento, la sua localizzazione e la concreta riferibilità alla parte destinataria dell'ordine.
  • Quando la doglianza si risolve nella mera contrapposizione a un orientamento giurisprudenziale consolidato, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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