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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25916/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle questioni accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato per l'esecuzione di obblighi di fare contenuti in una sentenza precedente, relativa a opere su un immobile confinante. I debitori hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo da un lato che alcune opere indicate nel precetto erano già state eseguite prima della notifica e, dall'altro, che altre opere non erano comprese nel titolo esecutivo. In primo grado il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta esecuzione delle opere, compensando le spese. In appello la creditrice ha contestato tale esito; la corte territoriale ha invece riconosciuto il diritto di procedere all'esecuzione solo per alcune delle opere indicate nel precetto e lo ha negato per altre, regolando di conseguenza le spese. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la corte d'appello errato nel porre a suo carico l'onere di dimostrare che le opere erano state eseguite prima della notifica del precetto, mentre tale onere incombeva sugli opponenti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto non contestate in modo adeguato le risultanze della CTU sulla corretta esecuzione di una delle opere; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla liquidazione e compensazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, osservando che, quando l'opposizione contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata assumendo l'avvenuto integrale adempimento prima del precetto, l'onere di provare il fatto estintivo o impeditivo grava sugli opponenti; il richiamo al termine di dieci giorni ex art. 482 c.p.c. è stato giudicato inconferente, perché presuppone un inadempimento ancora esistente al momento della notifica del precetto. La Corte ha inoltre rilevato che la CTU aveva accertato solo l'esistenza attuale delle opere, non la loro collocazione temporale. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quando l'opponente deduce l'avvenuto adempimento dell'obbligo prima della notifica del precetto, grava su di lui l'onere di provare il fatto estintivo o impeditivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del fatto sopravvenuto che rende ineseguibile o inopponibile il titolo non può essere posto a carico del creditore procedente se l'opponente deduce di aver già adempiuto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata accolta nei limiti in cui la corte territoriale ha attribuito alla parte procedente un onere di contestazione non dovuto, poiché la CTU non aveva accertato la tempistica dell'esecuzione delle opere.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata trattata congiuntamente all'erronea ripartizione dell'onere probatorio, non essendosi censurata una mera valutazione delle prove ma il governo delle regole probatorie.

  • art. 482 c.p.c.

    Il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto non rileva quando la questione riguarda se l'obbligo fosse già stato adempiuto prima della notifica stessa.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese è rimessa al giudice di rinvio in conseguenza della cassazione della decisione sul merito dell'opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è risultata assorbita dall'accoglimento dei primi motivi e dalla cassazione con rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il Collegio ha deciso in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formulati come censure di violazione di legge per falsa applicazione delle norme sull'onere della prova e sulle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., se l'opponente deduce che l'obbligazione portata dal titolo è stata già integralmente adempiuta prima della notifica del precetto, l'onere di provare tale fatto estintivo o impeditivo grava sull'opponente, non sul creditore procedente.
  • Il richiamo al termine di dieci giorni per l'adempimento successivo alla notifica del precetto non è pertinente quando la contestazione riguarda la stessa esistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata per intervenuto adempimento anteriore.
  • La consulenza tecnica d'ufficio che accerti soltanto lo stato attuale delle opere o dei luoghi non è sufficiente, da sola, a risolvere la questione della tempestività dell'adempimento se non indaga anche la collocazione temporale dell'esecuzione.
  • Quando la censura investe la ripartizione dell'onere della prova e non la mera valutazione del materiale istruttorio, la doglianza è scrutinabile come violazione di legge e non come richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'erronea attribuzione dell'onere di contestazione o di prova da parte del giudice di merito può determinare la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti e della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveInadempimentoTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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