Cassazione Civile, Ordinanza n. 24269/2025 del 31/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da un soggetto che aveva partecipato a un fallimento societario durato, secondo la sua prospettazione, irragionevolmente a lungo. La Corte d'appello aveva emesso decreto monitorio riconoscendo una somma a titolo di indennizzo, ma il provvedimento era stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura dello Stato. Il MEF e il Ministero della Giustizia avevano proposto opposizione: il primo eccependo di non essere il soggetto passivamente legittimato, il secondo lamentando sia che il decreto fosse stato emesso nei confronti di un'amministrazione non convenuta, sia l'inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di legge al Ministero della Giustizia. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 4 L. n. 260/1958, qualificando l'errore come irregolarità sanabile e concedendo termine per rinnovare la notifica al Ministero della Giustizia; rigettata poi l'opposizione, i due Ministeri hanno ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 e dell'art. 4 L. n. 260/1958, sostenendo che il decreto fosse stato emesso verso un soggetto mai convenuto e che la questione attenesse al merito, non sanabile con rimessione in termini; e violazione degli artt. 4 L. n. 260/1958, 5 L. n. 89/2001 e 153 c.p.c., perché l'opposizione avrebbe dovuto portare alla declaratoria di inefficacia del decreto per mancata notifica, senza possibilità di rinnovazione d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che non vi era ultrapetizione, poiché il giudice di merito aveva applicato il principio iura novit curia nell'ambito delle questioni dedotte; ha ribadito che l'errore nell'individuazione dell'amministrazione statale legittimata a resistere integra una irregolarità sanabile ex art. 4 L. n. 260/1958, limitata alla rimessione in termini del soggetto pubblico pretermesso e non tale da stabilizzare gli effetti della notifica verso altro ente. Ha inoltre chiarito che la fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione è una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento e che proprio in tale fase può disporsi la sanatoria della notifica. Quanto all'inefficacia del decreto, ha affermato che essa è configurabile solo in caso di mancata notifica o notificazione giuridicamente inesistente nel termine di legge, non già in presenza di notifica nulla o irregolare; nel caso concreto, essendo intervenuta notifica all'Avvocatura dello Stato, la doglianza di inefficacia non poteva essere accolta. Conseguentemente, oltre al rigetto, sono state poste a carico delle amministrazioni ricorrenti le spese di lite e le ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
individua il Ministero della Giustizia come amministrazione passivamente legittimata nel procedimento di equa riparazione e disciplina il procedimento monitorio volto alla liquidazione dell'indennizzo.
art. 4 L. n. 260/1958
l'erronea individuazione dell'amministrazione statale destinataria della notifica integra un'irregolarità sanabile; la norma opera anche tra distinte soggettività pubbliche ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e consente la rimessione in termini del soggetto pretermesso nella fase a contraddittorio pieno.
la notifica del decreto nel termine è funzionale a evitare l'inefficacia del provvedimento; l'eventuale nullità della notifica non comporta inefficacia, ma rileva solo ai fini dell'opposizione e dell'eventuale rinnovazione del contraddittorio.
non è violato quando il giudice applica una norma al fatto dedotto dalle parti senza attribuire un bene diverso da quello richiesto.
la rimessione in termini è richiamata dai ricorrenti come subordinata a richiesta di parte; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la sanatoria operata nella fase di opposizione in applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958.
richiamato incidentalmente per escludere l'incompatibilità del Consigliere Delegato che aveva formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
richiamato incidentalmente insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere cause di incompatibilità del giudice relatore/proponente.
norma del procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati; la Corte afferma che la partecipazione del consigliere delegato proponente non integra incompatibilità.
la condanna alle ulteriori somme consegue alla definizione del ricorso nel procedimento accelerato e si applica anche nei confronti della pubblica amministrazione.
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è configurabile solo se la notifica del ricorso e del decreto manchi o sia giuridicamente inesistente nel termine; la notifica nulla o irregolare non determina inefficacia.
se il decreto è stato comunque notificato, anche con vizi, il rimedio è l'opposizione ordinaria, non la declaratoria di inefficacia.
la nullità della notifica del decreto assume rilievo solo se ha impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento, consentendo l'opposizione tardiva.
richiamato in relazione alla disciplina dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notifica.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'erronea individuazione dell'amministrazione statale da convenire o da notificare, quando attenga a soggettività pubbliche comunque difese dall'Avvocatura dello Stato, integra una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 4 L. n. 260/1958 e non un vizio irreparabile del rapporto processuale.
- La fase di opposizione nel procedimento ex L. n. 89/2001 costituisce una fase a cognizione piena del medesimo procedimento; pertanto, in tale sede può essere disposta la rinnovazione della notifica e la rimessione in termini del soggetto pubblico pretermesso.
- L'inefficacia del decreto monitorio o ingiuntivo consegue solo alla mancata notificazione o alla notificazione giuridicamente inesistente nel termine previsto dalla legge; la notificazione nulla o irregolare, se comunque eseguita, non determina inefficacia ma rileva ai fini dell'opposizione e, se del caso, dell'opposizione tardiva.
- La deduzione della nullità o irregolarità della notificazione non è strumento per ottenere in opposizione la declaratoria di inefficacia del decreto quando il provvedimento sia stato comunque notificato; il rimedio corretto resta l'opposizione nel merito o, nei casi previsti, l'opposizione tardiva.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice applica d'ufficio la corretta qualificazione giuridica del vizio processuale dedotto dalle parti, restando entro il perimetro delle questioni introdotte in causa.
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