Sentenza n. 3722/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego adottato dall’Amministrazione sull’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Dal testo emerge che il diniego era stato fondato, in particolare, sulla mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione comunicata il 3 agosto 2022 all’indirizzo indicato dalle stesse ricorrenti nell’istanza. Nel corso del giudizio, tuttavia, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35 c.p.a. e del principio della domanda che informa il processo amministrativo. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata depositata e poi ribadita all’udienza; non è stata quindi esaminata la legittimità del diniego né la questione relativa alla mancata presentazione alla convocazione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della vicenda concreta.
Norme richiamate
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di regolarizzazione oggetto del diniego impugnato; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
La legge di conversione del d.l. 34/2020 è richiamata quale fonte di conversione della disciplina posta a base dell’istanza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
È richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non procede all’esame dei motivi di illegittimità dell’atto impugnato quando la parte titolare dell’azione dichiara e ribadisce in giudizio il venir meno dell’interesse alla decisione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda concreta anche quando il giudizio si conclude con una declaratoria di improcedibilità.
Come è indicizzato
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