Cassazione Penale, Sentenza n. 9398/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione dell'art. 692 c.p.p.: il ricorrente sostiene che la condanna al pagamento delle spese di custodia cautelare non poteva essere disposta perché, dopo l'accertamento del reato di evasione, era stato immediatamente ricollocato agli arresti domiciliari con dispositivo di controllo remoto; quindi non si erano sostenute spese statali di mantenimento in carcere e la statuizione della sentenza sarebbe rimasta priva di oggetto (tamquam non esset). Inoltre la condanna alle spese di mantenimento sarebbe condizionata all'effettivo accertamento di spese suscettibili di rimborso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che, dato il carattere condizionato della statuizione relativa alle spese di mantenimento e l'assenza concreta di spese di detenzione in carcere, mancasse un interesse effettivo e concreto alla riforma. Per le stesse ragioni non è stata disposta alcuna condanna aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende, poiché la formulazione non chiara dell'impugnata sentenza esclude profili di colpa del ricorrente. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi delle norme emergenziali richiamate.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato per cui era stato patteggiato il condannato; citata per indicare il titolo di reato oggetto del procedimento.
Riguarda la condanna al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare. La Corte interpreta la disposizione come riferita alle spese effettivamente sostenute dallo Stato per la detenzione in carcere e ammette che la statuizione può essere formulata in modo condizionato, subordinata all'accertamento concreto di spese suscettibili di rimborso; se tali spese non sono state sostenute, la condanna risulta priva di interesse concreto e l'impugnazione può essere inammissibile.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamata come base normativa per il trattamento cartolare del procedimento; la Corte segnala che il ricorso è stato esaminato senza udienza alla luce delle disposizioni emergenziali.
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore norma richiamata a giustificazione del procedimento in forma cartolare; conferma la modalità semplificata di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La condanna al pagamento delle spese di mantenimento prevista dall'art. 692 c.p.p. riguarda le spese effettivamente sostenute dallo Stato per la detenzione in carcere; se non vi è stata detenzione in struttura carceraria, l'ordine può risultare privo di oggetto.
- Una statuizione sulla condanna alle spese di mantenimento può essere formulata in modo condizionato e subordinata all'accertamento dell'effettivo sostenimento di spese; in assenza di spese reali, il soggetto può non avere interesse concreto a impugnare.
- Se il motivo di impugnazione manca di un'effettiva rilevanza pratica (p.es. perché l'evento che genererebbe il diritto non si è verificato), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto.
- La mancata chiarezza di una statuizione relativa a sanzioni o somme accessorie (p.es. Cassa delle ammende) può indurre il giudice a non disporre ulteriori condanne riferite a profili di colpa in assenza di elementi concreti.
- In periodi regolati da misure emergenziali, i procedimenti possono essere trattati in forma cartolare; chi impugna deve considerare che la valutazione potrebbe essere svolta senza udienza e che occorre dimostrare un pregiudizio concreto.
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