Cassazione Penale, Sentenza n. 17554/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena: il giudice di primo grado avrebbe determinato la pena base in anni tre di reclusione nonostante, ratione temporis (fatto commesso il 24/04/2017), il minimo edittale per il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) fosse di anni uno. Pertanto il ricorrente chiedeva che la pena fosse ricondotta al minimo edittale di un anno e ridotta di conseguenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che la pena inflitta rientrasse nella cornice edittale vigente al momento del fatto (1-6 anni per il furto in abitazione) e pertanto non fosse "illegale" secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Miraglia). Ha inoltre valutato che la censura attiene alla meritevolezza della commisurazione della pena e alla motivazione, ambito in cui la Corte territoriale ha legittimamente integrato e rafforzato le ragioni della determinazione della pena (precedenti penali, gravità del fatto, valutazione delle attenuanti). Ha escluso reformatio in peius in quanto il dispositivo non è peggiorato e la modifica della motivazione non costituisce vietato aggravamento. Rigetto complessivo del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
La Corte ha considerato la cornice edittale vigente al momento del fatto (24/04/2017), secondo cui il reato era punito con pena da uno a sei anni, e ha ritenuto che la pena inflitta (3 anni base, poi ridotta per le circostanze e il rito) rientrasse nell'ambito legale, escludendo quindi l'illegittimità della pena per superamento dei limiti edittali
art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamata come circostanza aggravante valutata in sede di bilanciamento con le circostanze attenuanti e la recidiva: la Corte d'appello ha valutato l'equivalenza tra attenuanti e recidiva e ha correttamente considerato la circostanza aggravante nella determinazione complessiva della pena
art. 133 cod. pen. (criteri di determ. della pena)
La Corte ha ritenuto che l'esercizio di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nel rispetto dei criteri dell'art. 133, non fosse viziato: la motivazione della Corte d'appello integra quella di primo grado e giustifica la scelta nel quadro del potere discrezionale
La Corte ha richiamato la giurisprudenza interpretativa del comma 4 per escludere l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena quando non è accolto alcun motivo di appello dell'imputato; nel caso di specie l'appello non è stato accolto, quindi non sussisteva obbligo di riduzione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella enunciazione del motivo di ricorso)
Richiamato in punto di forma: il motivo era esposto nei limiti necessari per la motivazione del ricorso per cassazione e dunque ammissibile nella formulazione adottata
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (e successive proroghe/discipline sul trattamento dei ricorsi senza intervento delle parti)
Normativa procedurale richiamata per giustificare la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto secondo la disciplina transitoria richiamata
Art. 25 Cost. (principio di legalità della pena)
Riferimento costituzionale richiamato dalla giurisprudenza: tutela del principio che impedisce l'arbitrio del giudice nella determinazione della pena e giustifica il rimedio d'ufficio quando la pena risulti esterna ai limiti edittali previsti dal legislatore
Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire la nozione di "pena illegale": illegale non una mera errata applicazione dei criteri di determinazione, ma solo la pena non prevista dall'ordinamento, superiore ai limiti di legge o diversa per genere e specie; tale principio ha guidato la valutazione della Cassazione nel rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per contestare con successo la legalità di una pena è necessario dimostrare che la pena sia fuori dai limiti edittali o del tutto diversa per genere/specie da quella prevista dalla legge; errori di calcolo o di esercizio della discrezionalità non bastano.
- Il giudice d'appello può integrare o rafforzare la motivazione di primo grado e determinare la pena entro la sua discrezionalità consigliata dall'art. 133 c.p.; ciò non costituisce reformatio in peius se il dispositivo non peggiora concretamente la sanzione inflitta.
- La nozione di "pena illegale" è circoscritta: la tutela d'ufficio mira a correggere abusi che travalichino i limiti edittali o legislativi, non ogni presunta inesattezza motivazionale.
- Quando il fatto è anteriore a modifiche legislative, va presa in considerazione la cornice edittale vigente al momento del fatto (principio di irretroattività delle norme penali più gravose).
- Il ricorso per cassazione che impugna la commisurazione della pena spesso versa in questioni di merito e motivazione: la Corte di legittimità interviene limitatamente a vizi di diritto o a casi di evidente illogicità o violazione di legge.
- Il divieto di reformatio in peius tutela il dispositivo sanzionatorio; la mera aggravazione della motivazione, purché non seguita da un aumento effettivo della pena, non viola il divieto.
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