Cassazione Penale, Ordinanza n. 22703/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non contenesse una critica argomentata del provvedimento impugnato, ma riproponesse doglianze già esaminate e disattese dal tribunale di sorveglianza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego di riabilitazione disposto dal magistrato di sorveglianza. La domanda di riabilitazione riguardava una precedente condanna irrevocabile per rissa aggravata e lesioni personali, con pena pecuniaria. Con motivo unico, la difesa ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 179 c.p., sostenendo in sostanza che non potesse essergli opposta la mancata prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, anche perché la sentenza penale non conteneva statuizioni civili, la persona offesa non si era costituita parte civile e il credito risarcitorio sarebbe ormai prescritto. La Corte ha rilevato che tali censure erano reiterative, aspecifiche e non confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva valorizzato la mancata prova di qualsiasi attivazione concreta, anche solo per tentare di rintracciare la persona offesa a fini risarcitori.
Norme richiamate
In tema di riabilitazione, il giudice può negare il beneficio se manca la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o, quanto meno, di una concreta attivazione del condannato per soddisfarle; l'impossibilità di adempiere non è ostativa solo se dipende da situazioni di fatto che impediscano l'adempimento.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando contiene censure aspecifiche, meramente reiterative o confutative, prive di una critica effettiva e argomentata rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
La specificità dei motivi di ricorso è requisito necessario; la mancanza di una specifica critica alla decisione impugnata comporta inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di riabilitazione, il giudice può legittimamente valorizzare non solo l'effettivo pagamento del danno, ma anche la prova di un concreto e serio tentativo del condannato di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato.
- L'assenza di statuizioni civili nella sentenza di condanna, la mancata costituzione di parte civile della persona offesa o la presunta prescrizione del credito risarcitorio non escludono, di per sé, la rilevanza della mancata attivazione riparatoria ai fini dell'art. 179 c.p.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre questioni già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La riabilitazione richiede una valutazione sostanziale della condotta successiva alla condanna, che deve manifestare effettiva resipiscenza anche attraverso iniziative riparatorie compatibili con la posizione del condannato.
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