Cassazione Civile, Ordinanza n. 21838/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un medico specialista ambulatoriale, residente in un Comune diverso da quello degli ambulatori presso cui svolgeva incarichi professionali per enti pubblici sanitari, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sui rimborsi spese di viaggio percepiti dal 2011 al 2014. L'Amministrazione finanziaria aveva negato il rimborso ritenendo che tali somme non fossero esenti, perché gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di lavoro non rientravano nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 51 TUIR e dovevano essere trattati come reddito di lavoro dipendente. La CTP aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando tardiva quella relativa al 2011 e rigettando il resto; la CTR aveva invece riformato la decisione riconoscendo il diritto al rimborso per gli anni 2012-2014, ritenendo che i rimborsi avessero natura restitutoria e non retributiva, essendo parametrati agli effettivi esborsi e al chilometraggio percorso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la tassabilità ordinaria delle somme.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti dal medico specialista per raggiungere gli ambulatori esterni al comune di residenza hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio, non sono assimilabili alla retribuzione e non sono imponibili come reddito di lavoro dipendente, quando siano quantificati in modo analitico in base a chilometraggio e costo del carburante. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata confermata e il ricorso è stato respinto. Non sono state liquidate spese per il mancato svolgimento di difese da parte del contribuente. È stato inoltre dato atto della soccombenza dell'amministrazione pubblica ai fini del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
comma 1; comma 2, lett. d); comma 5
Il reddito di lavoro dipendente è onnicomprensivo, ma il regime di esclusione o di non concorso al reddito opera solo nelle ipotesi tassativamente previste; i rimborsi analitici delle spese di trasferta fuori dal territorio comunale, se riferiti a esborsi effettivi e documentati, non concorrono a formare il reddito, mentre le indennità o i rimborsi per trasferte nell'ambito del territorio comunale sono tendenzialmente imponibili salvo l'eccezione del trasporto comprovato.
art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000
È richiamato come norma attuativa dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni e disciplina l'attività esterna e i rimborsi connessi agli spostamenti del professionista.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati come disposizione analoga a quella del TUIR in tema di imponibilità dei rimborsi spese.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per affermare la non assimilabilità alla retribuzione dei rimborsi spese di viaggio analiticamente determinati.
Massime di principio
- I rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti dal prestatore d'opera per svolgere l'incarico, quando siano analiticamente commisurati agli esborsi reali e non forfettari, hanno natura restitutoria e non costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente.
- Ai fini dell'art. 51 TUIR, l'imponibilità dei rimborsi di trasferta dipende dalla struttura concreta dell'erogazione: il rimborso analitico di spese documentate per viaggio, vitto e alloggio non concorre al reddito, mentre il rimborso forfettario o le indennità eccedenti i limiti legali sì.
- La qualificazione fiscale di una somma corrisposta al lavoratore non dipende dal solo collegamento con il rapporto di lavoro, ma dalla sua funzione concreta: se la somma reintegra un esborso sopportato nell'interesse del datore di lavoro, non ha natura retributiva.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si è già consolidata su una determinata interpretazione della norma fiscale, la Corte può dare continuità a tale orientamento e rigettare il ricorso che ne solleciti il superamento.
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