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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01591/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso non è stato accolto perché le censure investivano motivi rinunciati e profili di pena non trasfusi in illegalità della sanzione, in un procedimento definito con concordato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello era stata emessa a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.: l'imputato aveva chiesto la definizione della pena concordando con il pubblico ministero una sanzione finale di anni due di reclusione ed euro 8.000 di multa, con esclusione dell'aumento per la recidiva contestata, e aveva rinunciato ai motivi d'appello. Il giudice di merito aveva recepito l'accordo rideterminando il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva un vizio di motivazione sulla congruità della "pena irrogata in continuazione interna con il reato principale". La Corte rileva però che tale doglianza presuppone una continuazione tra più reati non riscontrabile nel testo della sentenza impugnata, che riguarda invece un solo reato, e comunque attiene a un profilo di determinazione della pena non censurabile in cassazione nei limiti indicati per le sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p., salvo che la sanzione sia illegale.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la sentenza che recepisce l'accordo non è censurabile in cassazione per motivi rinunciati o per vizi della pena che non comportino illegalità della sanzione; sono invece deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata per l'aggravante contestata nel reato oggetto di condanna.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del fatto contestato, indicato come furto in abitazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come profilo non deducibile in cassazione nei ricorsi contro sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. quando i motivi siano stati rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che incidono sulla validità del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi rinunciati con il concordato o che contestano la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando il procedimento sia stato definito con tale rito.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena non sono deducibili in cassazione se non si traducono nell'illegalità della sanzione, cioè quando la pena inflitta resta nei limiti edittali e corrisponde al tipo di pena previsto dalla legge.
  • Un motivo di ricorso che si fondi su una continuazione tra reati non risultante dalla sentenza impugnata è privo di pertinenza rispetto alla decisione e non può sorreggere l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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