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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14439/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini e di restituzione di porzioni di terreno asseritamente occupate senza titolo tra fondi contigui siti in Anacapri. La società attrice sosteneva di essere proprietaria di un fondo denominato "Porta" e di ulteriori quote della strada privata interpoderale e della piazzola di accesso, acquistate con atti del 1990, 1996 e 2001, deducendo che i confinanti avessero sconfinato per oltre 1.200 mq. La controparte, costituitasi e poi attrice in separati giudizi riuniti, chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione, decennale o ventennale, delle porzioni di terreno e della strada privata, nonché l'inefficacia degli atti di acquisto del 1996 e del 2001, sostenendo che quei beni non fossero più nel patrimonio dei venditori o fossero già stati usucapiti. In appello, la società ricorrente principale ha censurato la Corte territoriale per avere escluso la necessità di acquisire tramite il CTU un rilievo aerofotogrammetrico del 1974, documento ritenuto decisivo per accertare lo stato dei luoghi e lo sconfinamento, lamentando violazione delle norme sulla consulenza tecnica e sul regime delle prove documentali in appello. La ricorrente incidentale ha invece dedotto travisamento della prova e violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente dichiarato l'inefficacia dell'atto del 10.11.2001 relativo alla piazzola di accesso e non avesse adeguatamente considerato anche il precedente atto del 1996, oltre alla dedotta usucapione risultante dalle prove testimoniali e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, nei limiti delle rispettive censure. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto errata la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la necessità di acquisire il rilievo aerofotogrammetrico del 1974, chiarendo che, nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, non rileva un giudizio di indispensabilità della prova nuova e che il consulente tecnico d'ufficio può acquisire d'ufficio documenti necessari a rispondere ai quesiti, se diretti a provare fatti secondari e non i fatti principali che spettano alle parti. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva deciso in modo incerto e ipotetico sulla validità/inefficacia dell'atto del 10.11.2001, senza confrontarsi con gli atti successivi e con la relazione ipocatastale, e che la censura prospettava un travisamento del contenuto oggettivo della prova secondo i criteri delle Sezioni Unite. Per entrambe le censure è stato disposto un nuovo esame davanti alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, cui è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    nel regime applicabile all'appello non opera un giudizio di indispensabilità delle prove nuove come parametro per l'ammissibilità; la Corte richiama la disciplina introdotta nel 2012 per affermare che il documento non era scrutinabile con quel criterio

  • art. 194 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente principale in tema di consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi poteri

  • art. 195 c.p.c.

    norma richiamata dal ricorrente principale in tema di consulenza tecnica d'ufficio e contraddittorio

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro dei poteri del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro dei poteri del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    censura proposta per violazione processuale in relazione alla mancata verifica dei poteri di acquisizione officiosa del CTU

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per denunciare travisamento della prova e valutazione della risultanza probatoria

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della decisione secondo diritto

  • art. 2644 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riguardo all'efficacia degli acquisti e alla priorità dei titoli traslativi

  • art. 1159 c.c.

    richiamato in via riconvenzionale come fondamento dell'usucapione decennale

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in via subordinata come fondamento dell'usucapione ventennale

  • art. 59-bis d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110

    richiamato dalla Corte d'appello per ritenere legittima la rettifica notarile di atti pubblici o scritture autenticate contenenti errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta di definizione

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    richiamati nel ricorso incidentale per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale/travisamento della prova

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al testo dell'art. 345 c.p.c. introdotto dal d.l. n. 83/2012, l'ammissibilità dei documenti nuovi non va misurata con un autonomo giudizio di indispensabilità; il giudice deve piuttosto verificare la concreta rilevanza del documento nel quadro delle preclusioni vigenti.
  • Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire d'ufficio documenti necessari allo svolgimento dell'incarico e alla risposta ai quesiti, anche se non prodotti dalle parti, purché tali documenti servano a provare fatti secondari o accessori e non i fatti principali posti a fondamento di domanda ed eccezioni.
  • Quando la censura riguarda non la valutazione delle prove ma una svista sul contenuto oggettivo del documento o della risultanza probatoria, la doglianza può integrare un travisamento della prova e impone un nuovo esame del materiale istruttorio.
  • La decisione di merito che si fondi su affermazioni incerte o meramente ipotetiche sulla portata di atti negoziali o sulla titolarità di porzioni immobiliari deve confrontarsi con l'intero compendio documentale e con gli accertamenti tecnici già espletati, pena cassazione con rinvio.
  • In controversie di confine e di proprietà su porzioni di terreno contigue, il giudice deve valutare con particolare rigore la corrispondenza tra titoli di acquisto, catasto, rilievi tecnici e successione degli atti traslativi, evitando conclusioni apodittiche sulla disponibilità del bene o sull'efficacia dei trasferimenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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