Cassazione Civile, Ordinanza n. 20647/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un accordo sindacale del 1 marzo 2006, nel quale era previsto che il primo periodo di apprendistato, pari a 18 mesi, non fosse utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. Due lavoratori avevano agito per ottenere la declaratoria di nullità di tale clausola nella parte in cui escludeva la rilevanza dell’anzianità di servizio durante il primo periodo di apprendistato, con conseguente riconoscimento integrale dell’anzianità ai fini degli aumenti retributivi e pagamento delle differenze salariali. La Corte d’appello aveva respinto il gravame della società. In Cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, con contestuale regolazione delle spese tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti. Ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
richiamato per la forma e sottoscrizione dell’atto di rinuncia al ricorso
la rinuncia regolarmente accettata determina l’estinzione del processo
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di accettazione della rinuncia non va adottato alcun provvedimento sulle spese
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato perché la norma si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente formulata e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del processo.
- L’accettazione della rinuncia preclude la pronuncia sulle spese, se le parti abbiano autonomamente regolato il relativo profilo.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la disposizione si applica soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le norme che prevedono oneri processuali di natura eccezionale o sanzionatoria non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
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