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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17228/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 10/11/2022 che aveva applicato a Sciuto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato contestato al capo 43) (artt. 99, 56, 110 e 73, commi 1,4,6 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare: mancata sussistenza di "gravi indizi" ex art. 273 c.p.p., uso di dichiarazioni rese in assenza delle garanzie di legge (quindi inutilizzabili) e motivazione contraddittoria circa il pericolo di reiterazione del reato, nonché errata valorizzazione dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva fondato la gravità indiziaria su convergenti risultanze istruttorie: intercettazioni, servizi di osservazione e riscontro della polizia giudiziaria, sequestro di sostanza stupefacente e di somme di denaro, nonché il ruolo del ricorrente nell'ambito di un traffico organizzato. Anche sul punto del pericolo di reiterazione la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: non ci si era limitati alla gravità astratta del reato, ma si era valorizzata la personalità dell'indagato (numerosi precedenti, pendenze) e la non occasionalità e professionalità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito dei "gravi indizi" per l'adozione di misure cautelari. La Corte richiama che essi sono elementi a carico che, pur non provando oltre ogni dubbio, offrono una qualificata probabilità di colpevolezza e possono fondare la misura quando risultino consistenti e convergenti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prevede le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione. La Corte precisa che tale pericolo deve essere valutato sulla base di elementi concreti e non sulla sola gravità astratta del reato.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sull'appello in materia di misure cautelari; nel caso il P.M. aveva proposto appello ex art. 310 avverso l'ordinanza del GIP e il Tribunale aveva riformato applicando gli arresti domiciliari.

  • artt. 99, 56, 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti, richiamate per individuare la fattispecie contestata (traffico/attività di spaccio). La Corte valuta la tipologia e le modalità del reato come elemento per la valutazione della pericolosità e della continuità del rischio di reiterazione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica che ha chiarito che il pericolo di reiterazione deve essere non solo "concreto" ma anche "attuale" al momento di adozione della misura; la Corte applica questo criterio richiedendo elementi concreti sulla personalità e condizioni di vita dell'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020

    Norma che ha autorizzato il procedimento in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, applicata dalla Corte nel procedimento.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: ammessa solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa rivalutazione dei fatti.
  • I "gravi indizi" ai sensi dell'art. 273 c.p.p. si valutano sul complesso degli elementi a carico (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, somme di denaro, ruoli indicativi in organizzazioni criminali) e non richiedono prova piena.
  • Il pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274 c.p.p. deve essere "concreto" e "attuale": occorrono elementi specifici sulla personalità, le modalità del fatto e le condizioni di vita che rendano probabile una prossima recidiva, non la sola gravità astratta del reato.
  • Dichiarazioni rese senza le garanzie di legge possono essere contestate, ma la loro inutilizzabilità non impedisce l'adozione della misura se esistono altre risultanze convergenti e circostanziate a supporto della gravità indiziaria.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o motivazionali evidenti; doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono di regola inammissibili.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del mezzo prima del deposito.

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