Cassazione Civile, Ordinanza n. 25147/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di una somma differenziale di euro 108,62, che la beneficiaria assumeva ancora dovuta da AGEA a titolo di contributo per la campagna olearia 2004/2005. Nei giudizi di merito AGEA aveva opposto di avere legittimamente trattenuto tale importo sul maggior credito della beneficiaria, ritenendo di dover recuperare somme indebitamente erogate per annate precedenti (1998/1999 e 1999/2000) in conseguenza della determinazione UE del 29.4.2005 che aveva fissato il limite QNMG e ridotto l’importo unitario dell’aiuto. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, in sintesi, la violazione della disciplina comunitaria sulla prescrizione del recupero degli aiuti indebitamente percepiti, l’erronea applicazione delle norme sul recupero degli aiuti agricoli, la mancata distinzione tra produzioni controllate e dichiarate, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle regole sull’onere della prova. Ha inoltre contestato il criterio di calcolo della compensazione operata dall’ente e la legittimità del recupero in presenza di affidamento e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha affermato che, anche in materia di aiuti comunitari agricoli, il termine quadriennale di prescrizione del recupero degli importi indebitamente percepiti opera in via generale, ma nel caso concreto la prescrizione non era maturata perché il dies a quo non poteva essere anteriore alla determinazione UE del 29.4.2005 e, comunque, la compensazione effettuata da AGEA aveva interrotto il decorso. Ha quindi condiviso la qualificazione delle somme recuperate come indebito oggettivo e ha ritenuto legittimo il recupero pro quota degli aiuti in eccesso derivante dal riallineamento alla soglia QNMG. Ha inoltre escluso rilievo all’affidamento e alla buona fede della beneficiaria e ha giudicato non specificamente censurato il criterio di calcolo adottato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 Reg. CE n. 2988/1995
periodo quadriennale per il recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito
Si applica in via generale al recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, salvo una disciplina settoriale più breve o una disciplina statale più lunga e prevedibile/proporzionata.
art. 49 § 5 Reg. CE n. 2419/2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 73 Reg. CE n. 796/2004
Richiamato dalla ricorrente; la Corte rileva che la disciplina invocata non esclude, nel caso concreto, il recupero delle somme indebitamente erogate.
Richiamati dalla ricorrente; la Corte conferma la legittimità del recupero degli importi eccedenti dopo la fissazione del limite comunitario.
Per il diritto interno l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo si prescrive nel termine ordinario decennale.
Ritenuto estraneo al caso, perché disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative e non del recupero dell’indebito.
Non ostacola la compensazione impropria operata dall’organismo pagatore per il recupero di pagamenti indebiti di contributi pubblici.
art. 3, comma 5, L. n. 231/2005
Richiamato per evidenziare che la compensabilità con contributi comunitari è prevista dall’ordinamento.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. n. 182/2005 conv. in L. n. 231/2005
La previsione di impignorabilità delle somme non impedisce il recupero, da parte degli organismi pagatori, dei pagamenti indebiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti, il termine di prescrizione quadriennale di matrice unionale si applica in via generale, salvo una disciplina settoriale più breve o una disciplina interna più lunga, purché compatibile con i principi di prevedibilità e proporzionalità.
- Per l’ordinamento italiano, l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo soggiace al termine ordinario decennale, che può operare come termine più lungo rilevante ai fini del recupero degli aiuti comunitari.
- Quando l’ente pagatore procede, dopo una determinazione dell’autorità unionale, a un riallineamento dell’importo unitario dell’aiuto e al recupero pro quota delle somme erogate in eccesso, il credito recuperato ha natura di indebito oggettivo.
- L’affidamento del beneficiario e la sua buona fede non impediscono il recupero di somme indebitamente percepite quando l’erogazione eccedente risulti oggettivamente non dovuta alla luce della disciplina comunitaria applicabile.
- La compensazione posta in essere dall’organismo pagatore per recuperare pagamenti indebiti non è preclusa dalla disciplina generale dell’impignorabilità o dalle limitazioni alla compensazione, quando si tratti di recupero di indebiti contributivi pubblici.
- In cassazione, le censure sul criterio di calcolo del recupero richiedono una specifica e puntuale contestazione già dedotta nel giudizio di merito; in difetto, il motivo non può utilmente sovvertire la decisione impugnata.
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