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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32533/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Nel procedimento per diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano, il giudice di merito aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione sia per il concorso in diffamazione aggravata (capo A) sia per l'omesso controllo ex art. 57 c.p. e art. 13 l. n. 47/1948 (capo B). La parte civile ha impugnato agli effetti civili, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sulla decorrenza della prescrizione del reato omissivo del direttore. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente fatto coincidere la consumazione del reato con la prima pubblicazione dell'articolo sul quotidiano cartaceo del 30 settembre 2012, senza considerare che la successiva ripubblicazione del contenuto sul sito internet della testata costituiva una condotta ancora in atto fino alla rimozione del contenuto nel 2020; pertanto, per il capo B il reato non sarebbe stato prescritto. Non venivano invece dedotte censure sulla prescrizione relativa al capo A.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione, proposta solo per gli interessi civili, non fosse inammissibile. Applicando l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., come interpretato dalle Sezioni Unite, ha quindi disposto il rinvio della causa alla sezione civile competente della Corte di cassazione per la prosecuzione. La decisione non entra nel merito della fondatezza della doglianza sulla prescrizione del reato di omesso controllo, limitandosi a rilevare che la questione è scrutinabile in sede civile perché l'impugnazione è ammissibile e la costituzione di parte civile è successiva al 30 dicembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 57 c.p.

    Il delitto del direttore responsabile per omesso controllo viene richiamato come fattispecie omissiva che, secondo la giurisprudenza citata, si consuma al momento dell'omesso controllo sull'articolo pubblicato; non come reato permanente.

  • art. 13 l. n. 47 del 1948

    Norma richiamata quale base della contestazione relativa all'omesso controllo del direttore responsabile nella stampa periodica.

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come reato di evento in materia di diffamazione; la Corte lo usa per escludere che la permanenza online trasformi il fatto in reato permanente.

  • art. 40, primo comma, c.p.

    Viene richiamato per inquadrare il rapporto tra condotta omissiva del direttore ed evento diffamatorio non impedito.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, [...] la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia [...] per la prosecuzione, [...] alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    Se l'impugnazione è proposta solo ai fini civili e non è inammissibile, la Corte di cassazione deve rinviare alla sezione civile competente per la prosecuzione del giudizio.

  • art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    È la fonte che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., applicabile ai giudizi indicati dalla Corte.

  • art. 562 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione promosso esclusivamente per gli interessi civili, se il ricorso non è inammissibile, la Corte deve rinviare la causa alla sezione civile competente ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
  • La disciplina dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni relative a giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022.
  • La diffamazione commessa tramite pubblicazione su internet mantiene natura di reato di evento: si consuma quando il contenuto offensivo diviene fruibile ai terzi, non con la successiva persistenza online del contenuto.
  • L'omesso controllo del direttore responsabile ex art. 57 c.p. non assume natura di reato permanente per il solo fatto che il contenuto diffamatorio rimanga accessibile sul web; il momento consumativo va ricondotto all'omissione del controllo sulla pubblicazione rilevante.
  • Per la responsabilità del direttore responsabile in materia di diffamazione, la giurisprudenza richiamata collega la responsabilità dell'omesso controllo all'esistenza dell'illecito diffamatorio presupposto e al momento in cui il contenuto viene percepito dai terzi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazioneMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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