Cassazione Penale, Ordinanza n. 32549/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e nel contesto di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per i reati ascritti al capo a). Con un unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla disciplina del concordato in appello, sostenendo che la Corte territoriale, sulla base di elementi positivamente valutabili attinenti alla sua persona, avrebbe dovuto aggiungere alla proposta di concordato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non rientrassero tra quelle proponibili in sede di legittimità contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché il ricorrente non aveva dedotto questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della decisione difforme rispetto all'accordo, ma aveva invece sollevato doglianze sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, profili non ammissibili se non sfocianti in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della sentenza rispetto alla proposta; non sono deducibili censure sui motivi rinunciati o su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata tra le doglianze non deducibili in cassazione nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le censure che investono la validità del consenso, la regolarità dell'adesione del pubblico ministero o la conformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non è deducibile in sede di legittimità la mera contestazione della determinazione della pena quando non si allega che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Nel giudizio definito con concordato in appello non possono essere riproposte in cassazione doglianze sui motivi rinunciati, né la mancata considerazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente riconosciuti dalla giurisprudenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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