Cassazione Penale, Ordinanza n. 32551/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado e nel contesto di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 900 di multa per estorsione continuata e cessione continuata di sostanze stupefacenti, con esclusione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990 e della recidiva. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 599-bis c.p.p., sostenendo che la pena sarebbe stata erroneamente fissata e che, applicando le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. alla pena base di anni 5 di reclusione, la pena finale avrebbe dovuto essere di anni 3 e mesi 8, in forza della continuazione interna. La censura, quindi, riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e tendeva a ottenere una pena più favorevole rispetto a quella risultante dal concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in sede di legittimità, avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza dell'imputato non rientrava tra quelle consentite, perché mirava a un risultato sanzionatorio più favorevole ma diverso da quello oggetto del concordato e non denunciava una pena fuori dai limiti edittali o comunque illegale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non è invece consentito contestare la determinazione della pena se non nei casi di illegalità della sanzione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere che avrebbero dovuto essere riconosciute le attenuanti generiche nella rideterminazione della pena.
art. 80 d.P.R. n. 309/90
Aggravante esclusa dalla sentenza di appello nel capo relativo ai reati in materia di stupefacenti.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza citata quale profilo non deducibile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si sia aderito al concordato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che incidano sulla validità del consenso delle parti o sulla corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.
- Le doglianze che investono esclusivamente la quantificazione della pena sono inammissibili se non evidenziano un'ipotesi di illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Chi ha aderito al concordato non può in sede di legittimità rimettere in discussione il risultato sanzionatorio concordato prospettando una diversa e più favorevole modulazione del trattamento punitivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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