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Parere

Parere n. 506/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Gennaro D'Isanto, contro Comando Generale Arma Carabinieri, Commissione per Accertamenti Psico-Fisici Arma Cc, avverso provvedimento del 27/11/2023 concernente l’esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

Giustizia amministrativa202400408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per giudizio di non idoneità attitudinale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e gli atti della procedura concorsuale, deducendo il travisamento dei fatti, la faziosità e contraddittorietà della valutazione, l’erronea valorizzazione dell’eccessiva sincerità, spontaneità e ingenuità, l’assenza di patologie o elementi concretamente incompatibili con il servizio militare e la violazione dei criteri stabiliti dalla disciplina concorsuale e dalle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il d.m. 4 giugno 2014 e l’art. 10, comma 1, del bando. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per notificazione diretta al Consiglio di Stato e, nel merito, ne ha sostenuto l’infondatezza, richiamando la natura vincolata dell’accertamento e la sufficienza della motivazione mediante indicazione dell’inidoneità o rinvio agli atti procedimentali. La questione centrale ha riguardato la coerenza tra le risultanze delle diverse fasi dell’accertamento attitudinale, i parametri delle norme tecniche e il giudizio finale di non idoneità, nonché il bilanciamento tra pubblicità delle prove e tutela dei dati personali relativi alla personalità del candidato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei limiti dell’interesse del ricorrente. Ha rilevato che l’ufficiale psicologo aveva formulato valutazioni prevalentemente probabilistiche e che la Commissione aveva trasformato elementi quali ingenuità, spontaneità, semplicità ed eccessiva sincerità in un giudizio definitivo di non idoneità senza adeguata coerenza con le risultanze istruttorie e con i parametri delle norme tecniche. La mancata compilazione di alcune parti del questionario, giustificata dalla difficoltà di gestione del tempo, e l’affermazione di essere lento non sono state ritenute sufficienti. È stata inoltre considerata inconferente la valutazione di motivazione generica e idealistica, poiché il candidato aveva indicato attività professionali coerenti con il ruolo. Il giudizio collegiale è risultato fondato in concreto soprattutto sul colloquio finale, in contrasto con le precedenti risultanze e con criteri che non indicavano espressamente l’eccessiva sincerità o l’ingenuità spontanea come elementi autonomamente ostativi. Il Consiglio ha quindi annullato il giudizio di non idoneità e, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la graduatoria, ordinando la ripetizione del giudizio conclusivo da parte di una Commissione in diversa composizione, con nuova valutazione della documentazione già acquisita e nuovo colloquio. In caso di superamento, il candidato dovrà essere ammesso alle eventuali ulteriori fasi e inserito in graduatoria secondo il punteggio conseguito e la lex specialis. Il parere ha inoltre affermato la necessità di bilanciare pubblicità e trasparenza delle prove con la tutela dei dati personali e della riservatezza, applicando tali garanzie anche alle prove orali attinenti alla personalità del candidato.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

L’eccezione dell’Amministrazione relativa alla notificazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato non è stata accolta; il ricorso è stato esaminato nel merito.

Coerenza del giudizio attitudinale

Il giudizio finale di non idoneità deve essere coerente con le risultanze delle diverse fasi dell’accertamento e con i parametri fissati dalle norme tecniche di selezione.

Valutazioni probabilistiche dell’ufficiale psicologo

Espressioni quali “potrebbe” e “probabilmente” non possono essere automaticamente trasformate in un definitivo giudizio di non idoneità senza ulteriori elementi concreti e coerenti.

Eccessiva sincerità, ingenuità e spontaneità

Profili come l’eccessiva sincerità, l’ingenuità e la spontaneità non sono autonomamente sufficienti a fondare la non idoneità se non sono ricondotti in modo motivato ai parametri attitudinali previsti dalla disciplina di selezione.

Questionario informativo e gestione del tempo

La mancata compilazione di alcune parti del questionario, giustificata dalla difficoltà di gestione del tempo, e l’affermazione di essere lento non sono state ritenute elementi sufficienti o coerenti per fondare l’esclusione.

Motivazione al ruolo

La valutazione di motivazione generica, idealistica e poco analizzata è risultata inconferente rispetto alla risposta fornita dal candidato, che aveva indicato attività di pattuglia e di aiuto in caserma come preferibili.

Centralità del colloquio finale

Il giudizio collegiale è stato ritenuto non conferente con le precedenti risultanze istruttorie, poiché fondato in concreto soprattutto sul colloquio conclusivo.

Ripetizione dell’accertamento

L’Amministrazione deve ripetere il giudizio conclusivo con Commissione in diversa composizione, rivalutando la documentazione già acquisita e sottoponendo il candidato a un nuovo colloquio, senza predeterminare l’esito.

Pubblicità delle prove e protezione dei dati personali

Nelle prove concorsuali che coinvolgono profili della personalità occorre bilanciare il principio di pubblicità e trasparenza con la tutela della riservatezza e dei dati personali, secondo i principi costituzionali ed eurounitari.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La questione dell’ammissibilità della notificazione diretta del ricorso è stata esaminata, ma non ha impedito la decisione favorevole nel merito.

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, artt. 580 e 582

    modalità di accertamento dell’idoneità psicofisica

    Le disposizioni sono richiamate dal bando quali fonti delle modalità di accertamento dell’idoneità dei candidati.

  • d.m. 4 giugno 2014

    direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità e direttiva tecnica sui criteri per delineare il profilo sanitario

    Il ricorrente ne ha contestato l’eventuale interpretazione sfavorevole; il parere si è concentrato soprattutto sulla coerenza del giudizio attitudinale con le norme tecniche della procedura.

  • d.m. 26 marzo 1999

    sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza psicofisica che ne consenta ... l'impiego

    Il ricorrente lo ha invocato per sostenere che sincerità e ingenuità non figurano tra le imperfezioni o infermità causa di non idoneità.

  • art. 2 Cost.

    tutela dei diritti inviolabili dell’individuo

    È richiamato nel bilanciamento tra tutela della personalità e pubblicità delle prove concorsuali.

  • art. 97 Cost.

    imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione

    È richiamato quale fondamento dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione nelle procedure concorsuali.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei dati personali

    Il parere lo considera parte del quadro normativo applicabile alla protezione dei dati personali e alla riservatezza degli esiti delle prove.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamata, insieme al diritto eurounitario, come fonte di tutela dei dati personali e della riservatezza.

  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    È richiamata quale fonte sovranazionale rilevante per la tutela dei diritti individuali e della riservatezza.

  • art. 10, comma 1, del bando di concorso

    l’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con d.m. 4 giugno 2014

    La disposizione vincola l’accertamento alle modalità e ai criteri previsti dalla normativa richiamata e dalle norme tecniche approvate dall’Amministrazione.

  • CGUE, Peter Nowak, 20 dicembre 2017, causa C-434/16

    I principi in materia di riservatezza degli elaborati e degli esiti delle prove scritte sono ritenuti applicabili anche alle prove orali, specialmente quando coinvolgono profili della personalità del candidato.

Massime di principio

  • Nelle procedure di selezione attitudinale per l’accesso ai ruoli militari, il giudizio finale deve essere coerente con le risultanze di tutte le fasi procedimentali e con i parametri predeterminati dalle norme tecniche di selezione.
  • Valutazioni meramente probabilistiche o riferite a tratti generici della personalità non possono fondare autonomamente un giudizio definitivo di non idoneità se non sono tradotte in un accertamento concreto, motivato e riconducibile ai requisiti attitudinali richiesti per il ruolo.
  • La discrezionalità tecnica della Commissione attitudinale non consente di attribuire rilievo escludente a caratteristiche non previste o non adeguatamente collegate ai parametri normativi e tecnici della selezione.
  • Quando il colloquio finale assume rilievo decisivo, la Commissione deve esplicitare la relazione tra le risposte del candidato, le precedenti risultanze istruttorie e i singoli requisiti attitudinali richiesti, evitando contraddizioni o valutazioni meramente impressionistiche.
  • Nelle procedure concorsuali, il principio di pubblicità delle prove deve essere bilanciato con la tutela della riservatezza e dei dati personali relativi alla personalità dei candidati; tale tutela opera anche per le prove orali.
  • L’annullamento di un giudizio di non idoneità attitudinale impone la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, senza predeterminare l’esito, mediante nuova considerazione degli atti già acquisiti e nuovo colloquio.

Esclusione da concorso per allievi carabinieri per non idoneità attitudinale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato civile contro l’esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso nei limiti indicati in motivazione.

Premesse e domanda del ricorrente

Il candidato aveva superato la prova scritta, riportando 58,00/100, e le prove di efficienza fisica. Era stato successivamente giudicato non idoneo all’esito degli accertamenti attitudinali, sulla base di valutazioni concernenti, tra l’altro, eccessiva sincerità, ingenuità, scarsa flessibilità, immaturità, insufficiente gestione della sfera emotiva, scarsa adattabilità e motivazione generica.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del giudizio di non idoneità, della graduatoria nei limiti del proprio interesse, del bando e degli ulteriori atti della procedura, nonché, ove occorrente, delle disposizioni tecniche e del bando relative agli accertamenti psicofisici e attitudinali. Ha dedotto travisamento, faziosità, contraddittorietà della valutazione, carenza di patologie o elementi incompatibili con il servizio e violazione dei criteri di selezione.

Posizione dell’Amministrazione

Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità per la notificazione diretta al Consiglio di Stato. Nel merito ha sostenuto che l’accertamento costituisce attività vincolata e che l’indicazione dell’inidoneità, eventualmente integrata mediante rinvio agli atti procedimentali, sarebbe sufficiente a motivare l’esclusione.

L’Amministrazione ha inoltre distinto l’accertamento attitudinale dalla valutazione clinica effettuata dal perito di parte, sottolineando che il colloquio selettivo si svolge in un contesto diverso e può far emergere caratteristiche rilevanti per il ruolo militare.

Struttura dell’accertamento attitudinale

Il Consiglio di Stato ha ricostruito le fasi della procedura. Il candidato compila il questionario informativo e svolge i test; l’ufficiale psicologo interpreta i risultati e redige una relazione; segue l’intervista con l’ufficiale perito selettore, che annota le proprie osservazioni. Infine, una Commissione collegiale, composta da ufficiali diversi da quelli intervenuti nelle fasi precedenti e presieduta da un ufficiale di grado superiore, esamina il raccoglitore delle prove e svolge il colloquio conclusivo.

Le norme tecniche prevedono che l’accertamento riguardi, tra gli altri profili, l’area cognitiva, l’area comportamentale e l’area dell’assunzione del ruolo. Devono essere valutati il livello evolutivo, il senso di responsabilità, l’autocontrollo emotivo, la capacità di adattamento ambientale e sociale e la motivazione al lavoro.

Valutazioni contestate

Nel caso concreto, l’ufficiale psicologo aveva formulato giudizi in termini probabilistici, affermando che il candidato “potrebbe” essere ancora in evoluzione e che “probabilmente” avrebbe avuto bisogno di supervisione. La Commissione aveva poi attribuito rilievo negativo all’ingenuità, alla spontaneità, alla scarsa articolazione dell’autoimmagine, alla gestione emotiva, alla lentezza nella compilazione del questionario e alla conoscenza ritenuta insufficiente delle prospettive professionali.

Il candidato era stato ritenuto idoneo nell’area cognitiva, ma non idoneo nelle aree comportamentale e dell’assunzione del ruolo.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha rilevato una palese incongruenza tra le risultanze delle diverse fasi procedimentali e il giudizio finale. Le valutazioni probabilistiche dell’ufficiale psicologo non potevano essere automaticamente trasformate in un definitivo giudizio di non idoneità. Inoltre, la Commissione aveva dato per acquisiti elementi quali ingenuità, spontaneità e semplicità senza dimostrare adeguatamente il loro collegamento con una concreta incapacità di svolgere le funzioni del ruolo.

La mancata compilazione di alcune parti del questionario, spiegata con la difficoltà di gestire il tempo, e l’affermazione di essere lento non sono state ritenute sufficienti. È stata considerata inconferente anche la valutazione di motivazione generica e idealistica, poiché il candidato aveva indicato l’attività di pattuglia e l’aiuto in caserma come attività preferite, offrendo una risposta non incompatibile con il ruolo aspirato.

Il giudizio collegiale, sebbene formalmente riferito anche agli esami precedenti, è risultato fondato in concreto soprattutto sul colloquio finale. La motivazione è stata quindi ritenuta non coerente con le risultanze istruttorie e con i parametri delle norme tecniche, che non indicavano l’eccessiva sincerità o l’ingenuità spontanea come elementi autonomamente ostativi.

Pubblicità delle prove e tutela dei dati personali

Il parere ha richiamato il duplice ordine di esigenze che caratterizza le procedure concorsuali: da un lato, pubblicità, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; dall’altro, protezione dei dati personali e tutela della riservatezza, soprattutto quando le prove riguardano la personalità del candidato.

Sono stati richiamati l’art. 2 Cost., l’art. 97 Cost., il Regolamento UE 2016/679, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea Peter Nowak del 20 dicembre 2017, causa C-434/16. Secondo il parere, i principi elaborati per la riservatezza delle prove scritte si applicano anche alle prove orali quando esse coinvolgono aspetti della personalità del candidato.

Esito e riedizione del potere

Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti della motivazione. Sono stati annullati il giudizio di non idoneità e, nei soli limiti dell’interesse del ricorrente, la graduatoria del concorso.

L’Amministrazione dovrà ripetere il giudizio conclusivo collegiale mediante una Commissione in diversa composizione. La nuova Commissione dovrà rivalutare la documentazione relativa alle precedenti fasi istruttorie e sottoporre il candidato a un nuovo colloquio, senza che l’annullamento comporti una predeterminazione dell’esito. In caso di superamento degli accertamenti attitudinali, il candidato dovrà essere ammesso alle eventuali ulteriori fasi selettive e inserito in graduatoria secondo il punteggio conseguito e nel rispetto della lex specialis del concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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