Cassazione Civile, Ordinanza n. 07886/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio due convenuti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivanti dalla non corretta esecuzione di lavori edilizi svolti nell’unità immobiliare confinante con la propria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l’attore, essendo titolare del bene danneggiato in forza di un atto di donazione poi risolto con retrocessione al donante, fosse privo di legittimazione a chiedere il risarcimento. In appello la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del processo per mancata valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei convenuti, residente in Australia: secondo la Corte, la notificazione dell’atto di appello non era stata validamente perfezionata né all’estero né presso il preteso procuratore generale in Italia, poiché nell’atto non erano indicati i poteri rappresentativi né era stata tempestivamente dimostrata la procura. Il ricorrente per cassazione ha articolato sei motivi, contestando: la ritenuta invalidità della notifica estera; la mancata considerazione delle notifiche successive effettuate al procuratore generale; l’asserita superfluità del rinnovo della notifica; il difetto di motivazione; l’omessa applicazione della rimessione in termini o della disciplina delle decadenze in presenza di difficoltà oggettive; e, infine, l’errore della Corte d’appello nell’aver ritenuto che, una volta non validamente instaurato il contraddittorio verso uno dei convenuti, non potesse proseguire il giudizio nei confronti dell’altra convenuta costituita, nonostante la dedotta natura non necessaria del litisconsorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la notificazione in Australia non fosse dimostrata come andata a buon fine e, quindi, non fosse idonea a instaurare il contraddittorio; dall’altro, che il ricorrente non avesse provato di aver tempestivamente portato a conoscenza della Corte d’appello l’esistenza e il contenuto della procura generale in favore del soggetto a cui erano state effettuate le notifiche in Italia. Ha inoltre affermato che l’eventuale errore della Corte di merito sulla procura avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. Quanto al sesto motivo, ha ribadito che, essendo la domanda proposta e mantenuta in appello contro entrambi i convenuti per uno stesso fatto dannoso in via alternativa/sussidiaria, permaneva un litisconsorzio processuale unitario, con conseguente applicazione dell’art. 331 c.p.c. e impossibilità di proseguire il giudizio solo nei confronti della parte correttamente costituita. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina della notificazione all’estero e ritenuto compatibile, nel caso di cittadino italiano residente in Australia, con le modalità di notifica consentite dalla disciplina convenzionale applicabile.
invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità della notificazione, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto.
richiamato dal ricorrente a sostegno dei vizi della citazione/notifica; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.
norma sulla rinnovazione della notificazione; la Corte d’appello aveva disposto il rinnovo e la Cassazione ha confermato la correttezza dell’impostazione.
richiamato nel ricorso in relazione ai poteri rappresentativi del procuratore generale notificatario.
richiamato nel ricorso in relazione alla legittimazione processuale e ai poteri di rappresentanza.
richiamato nel ricorso per contestare la statuizione sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
richiamato nel ricorso a tutela del contraddittorio, ma non ritenuto violato.
invocato per sostenere la rimessione in termini o il rilievo di impedimenti oggettivi al rispetto del termine perentorio; la Corte ha escluso l’applicabilità nel caso in esame.
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell’estinzione del processo e alla prosecuzione del giudizio.
ritenuto applicabile perché l’impugnazione era stata mantenuta contro entrambi i convenuti, con permanenza del litisconsorzio processuale unitario; la mancata valida notifica a uno impediva la prosecuzione solo nei confronti dell’altro.
richiamato dalla Corte come disciplina alternativa nei casi in cui il litisconsorzio processuale venga sciolto con l’impugnazione proposta solo contro uno dei convenuti; non ritenuto applicabile nel caso concreto.
richiamato dalla Corte d’appello per escludere la regolarizzazione degli atti una volta maturata la causa estintiva.
richiamato quale norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
l. 31 marzo 1932, n. 373
applicata come fonte regolatrice dei rapporti con l’Australia in materia di notificazioni giudiziarie internazionali.
art. 2 l. 31 marzo 1932, n. 373
prevede che la notificazione possa avvenire in uno qualsiasi dei modi previsti dagli artt. 3 e 4 della convenzione recepita.
art. 3 l. 31 marzo 1932, n. 373
disciplina una modalità di notificazione tramite autorità consolare e autorità competente del Paese estero.
art. 4 l. 31 marzo 1932, n. 373
disciplina la notificazione diretta al destinatario attraverso agente diplomatico o consolare o soggetto incaricato dall’autorità giudiziaria del Paese di provenienza.
art. 5 l. 31 marzo 1932, n. 373
fa salva la possibilità di provvedere alla notifica direttamente per mezzo dei competenti funzionari o ufficiali del Paese in cui l’atto deve notificarsi.
art. 10 Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché l’Australia non aderisce a tale Convenzione.
Massime di principio
- La notificazione all’estero è valida solo se risulta effettivamente e documentalmente perfezionata secondo la disciplina internazionale applicabile; la mera spedizione dell’atto non basta, ove non sia provato l’esito positivo della notifica.
- Quando il destinatario estero abbia nominato un procuratore nel territorio italiano, la validità della notificazione eseguita presso tale soggetto presuppone che la parte dimostri tempestivamente l’esistenza e i poteri rappresentativi della procura nel giudizio di merito; in cassazione non può essere supplita una prova non acquisita tempestivamente, salvo i rimedi processuali propri.
- Il vizio derivante dall’eventuale mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell’esistenza di una procura già conferita non si corregge con ricorso per cassazione quando la doglianza attenga a un errore percettivo o documentale del giudice, ma può richiedere il rimedio della revocazione.
- Se la domanda risarcitoria è proposta in via alternativa o unitaria contro più convenuti per il medesimo fatto dannoso e tale prospettazione viene mantenuta in appello, permane un litisconsorzio processuale unitario; in tale ipotesi la mancata valida instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno impedisce la prosecuzione del giudizio solo nei confronti degli altri, secondo l’art. 331 c.p.c.
- Laddove una parte sostenga la piena validità delle notifiche compiute e, al contempo, invochi la rimessione in termini per il loro perfezionamento, le censure possono risultare logicamente incompatibili se postulano, da un lato, la validità dell’atto e, dall’altro, la necessità di sanarlo.
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